berlusconi ineleggibile anche per il condominio
La Riforma della disciplina del condominio negli edifici, entrata in vigore il 18 giugno 2013, introducendo l’art. 71-bis delle disp. att, c.c., ha stabilito che non possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro che siano stati condannati per delitti contro la PA, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio ed ogni altro delitto non colposo punito con reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni.
La perdita in corso di incarico di questo requisito di incensuratezza comporta la cessazione dell’incarico.
Alla luce di tutta la querelle che si è mossa sul caso berlusconi vorrei capire se gli stessi argomenti spesi dal fior fiore degli intellettuali di destra e da qualche malsanodimente intellettuale di sinistra valgono anche per gli amministratori di condominio che si dovessero trovare nella condizione di aver subito una condanna per fatti commessi prima della entrata in vigore della legge! Resta il fatto che è assolutamente ridicolo pensare che nelle condizioni attuali berlusconi non potrebbe neppure fare l’amministratore del condominio di “arcore” mentre pretenderebbe di continuare a fare l’amministratore del Paese!! Spero che si ponga presto fine a questa indegna situazione che è solo causa di discredito dell’Italia.
http://gennaroespositoblog.com/2013/08/ … ondominio/
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