Avviso di convocazione di assemblea di condominio a mezzo PEC
Con la sentenza 3350/14, il Tribunale di Genova ha annullato una delibera assembleare in seguito alla richiesta di due condomini, ricordando che la convocazione via e-mail non è consentita, a differenza della posta elettronica certificata, utilizzabile però soltanto se sia il mittente che il destinatario siano titolari di una casella PEC.
Il caso
Due condomini impugnavano una delibera dell’assemblea condominiale, chiedendone la nullità a causa della loro mancata convocazione. Gli attori assumevano che la comunicazione fosse avvenuta via e-mail, in violazione quindi dell’art. 66 disp. att. c.c.. Peraltro, l’e-mail non era mai arrivata. Il Tribunale di Genova ricorda che il vizio di omessa convocazione o convocazione fuori termine integra un vizio di annullabilità, soggetto al rispetto dei termini previsti dall’art. 1137 del codice civile (decorrente, per i condomini assenti, dalla comunicazione).
L’art. 66, comma 3, disp. att. c.c., in vigore dal 18 giugno 2013, dispone che l’avviso di convocazione, contenente la specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o mediante consegna a mano. Prima dell’entrata in vigore della l. n. 220/2012 (riforma del condominio), vigeva il principio della libertà delle forme, mentre ora l’amministratore del condominio deve utilizzare una delle modalità indicate dall’art. 66 disp. att. c.c.. Nel caso di specie, solo l’amministratore del condominio era titolare di PEC, mentre gli attori erano titolari di una semplice casella elettronica.
Tuttavia, secondo il Tribunale, «la comunicazione mediante posta elettronica certificata è validamente effettuata ai sensi di legge solamente se entrambi gli utenti (mittente e destinatario) sono titolari di PEC». Il giudice ricorda che la PEC ha valore di raccomandata, per cui soddisfa i requisiti di forma richiesti dall’art. 66 disp. att. c.c. soltanto qualora entrambe le parti siano titolari di una casella PEC, «mancando altrimenti il presupposto richiesto dalla norma». Perciò, la comunicazione era avvenuta senza il rispetto delle forme richieste dalla legge: da ciò, la dichiarazione di nullità, da parte del Tribunale di Genova, della delibera adottata.
http://www.lastampa.it/2015/03/04/itali … agina.html
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