Prova dell’ avvenuta convocazione del condòmino
Corte d’Appello di Roma, sentenza n. 967 del 30/03/2010
Poiché l’art. 1136 cod. civ. non prescrive particolari modalità di notifica ai condomini per l’avviso di convocazione delle relative assemblee, la comunicazione può essere data in qualsiasi forma idonea al raggiungimento dello scopo; sicché si deve ritenere che la disposizione di legge sia stata osservata quando risulti provato, anche a mezzo di presunzioni, che i condomini abbiano, in qualunque modo, avuto notizia della convocazione.
Ne consegue che anche l’inserimento dell’avviso di convocazione nella cassetta delle lettere del condomino vale a porre la ragionevole presunzione della conoscenza dell’avviso stesso da parte del condomino, posto che, una volta che l’avviso è pervenuto all’indirizzo del destinatario, si verifica la fattispecie dell’art. 1335 cod. civ. , essendovi stata una attività materiale idonea a portare l’atto nella sua sfera di conoscibilità.
Ma qualora, poi, il condomino agisca per far valere l’invalidità di una delibera assembleare, adducendo la sua mancata convocazione, incombe sul condominio convenuto l’onere di provare che tutti condomini sono stati tempestivamente avvisati della convocazione.
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