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ASSEMBLEA SOVRANA, LE DECISIONI SI RISPETTANO

Assemblea sovrana

 

ASSEMBLEA SOVRANA, LE DECISIONI SI RISPETTANO

Giuseppe Spoto scrive…

L’approfondimento di questa settimana è dedicato alle modalità di impugnazione delle delibere assembleari. L’assemblea dei condomini è sovrana e le decisioni prese devono essere rispettate da tutti i condomini, a meno che la deliberazione non sia impugnata. Il codice civile prevede che avverso le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni condomino assente, dissenziente o astenuto potrà chiedere l’annullamento all’autorità giudiziaria nel termine di trenta giorni, che decorrono dalla data di deliberazione per i dissenzienti e per gli astenuti e dalla data di comunicazione del verbale per gli assenti.

Invio del verbale

Il verbale deve essere inviato in copia ai condomini che non erano presenti all’assemblea e non avevano delegato nessuno. In realtà non esiste un termine esatto che prescriva l’arco di tempo entro cui l’amministratore deve adempiere a tale obbligo, ma è consigliabile che l’invio delle copie del verbale avvenga celermente, in quanto entro trenta giorni dal ricevimento gli aventi diritto potranno impugnarlo.

I legittimati ad impugnare

Oltre ai soggetti già ricordati (condomino assente, dissenziente o astenuto), la legittimazione ad impugnare spetta anche al conduttore per quanto riguarda le delibere dell’assemblea che abbiano deciso sulle spese relative al servizio di riscaldamento e condizionamento d’aria, nonché agli usufruttuari per le delibere che decidono sulle spese di ordinaria amministrazione per le quali l’art. 67, sesto comma disp. att. c.c. riconosce il diritto di voto in assemblea (ordinaria amministrazione e godimento dei servizi comuni).

Sospensione della delibera

La domanda per ottenere la sospensione dell’efficacia esecutiva delle delibere assembleari proposta in via di urgenza non sospende automaticamente l’efficacia esecutiva della delibera ed ampio è il potere discrezionale del giudice sul punto. Al procedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva delle delibere assembleari si applicheranno le norme del procedimento cautelare del codice di procedura civile. Il procedimento di sospensione deve necessariamente essere seguito dalla proposizione del giudizio di merito, non potendo prescindere da esso in alcun modo. Per introdurre il giudizio di impugnazione di delibera assembleare occorre l’atto di citazione.

Voto in assemblea

Ciascun condomino ha diritto ad un voto, indipendentemente dalle dimensioni dalla sua proprietà individuale. Quando un condomino si allontana dall’assemblea e dichiara di rimettersi alla volontà della maggioranza, il suo voto non può essere conteggiato, in quanto è solo il voto espresso al momento effettivo della deliberazione che deve essere preso in considerazione ai fini del raggiungimento del quorum deliberativo.

Quorum costitutivo e deliberativo

Per il quorum costitutivo in prima convocazione deve essere presente la maggioranza dei partecipanti al condominio, in rappresentanza di due terzi del valore dell’edificio. In seconda convocazione deve essere presente un terzo dei partecipanti al condominio in rappresentanza di almeno un terzo del valore dell’edificio. Per il quorum deliberativo servono in prima convocazione la maggioranza degli intervenuti, in rappresentanza di almeno la metà del valore dell’edificio, mentre in seconda convocazione basta la maggioranza degli intervenuti in assemblea, in rappresentanza di almeno un terzo del valore dell’edificio.
http://www.leggo.it/CASA/CONDOMINIO/ass … /998.shtml

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