Assemblea del supercondominio, chi impugna se ci sono più di sessanta partecipanti?
Avv. Alessandro Gallucci scrive…
L’art. 67, terzo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile si occupa della composizione dell’assemblea del supercondominio.
In sostanza la norma appena citata permette di rispondere alla seguente domanda: chi partecipa all’assemblea del supercondominio?
Risposta: tutto dipende dal numero di partecipanti a questa compagine.
La norma succitata specifica che “quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all’articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante all’assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell’amministratore”.
Lo stesso terzo comma dell’art. 67 disp. att. c.c. contiene un’articolata disciplina di nomina di questi rappresentati – ripartita tra singole assemblee dei condominii e possibile richiesta d’intervento dell’Autorità Giudiziaria – finalizzata a consentire il funzionamento dell’assemblea nei supercondominii con più di sessanta partecipanti.
Nomina del rappresentante per l’assemblea ordinaria del supercondominio
La norma è stato oggetto di molte critiche da più parti per la farraginosità connessa alle problematiche di carattere strettamente pratico che solleva.
Prendiamo ad esempio uno dei dubbi che ci si è posti nelle sue prime applicazioni: a chi spetta il potere d’impugnazione della delibera adottata dall’assemblea del supercondominio nel caso in cui ad esso partecipino più di sessanta persone?
La domanda la poniamo in quanto la norma in esame pare avere posto una chiara scissione di interessi connessa al superamento della soglia dei sessanta condòmini.
Fino a tale numero sono i singoli ad avere diritto di partecipare all’assemblea per tutti gli argomenti che devono essere discussi. Al suo superamento, invece, si crea questa figura, quella del rappresentante, che agisce ed opera, nell’ambito dell’assemblea ordinaria del supercondominio, su mandato dell’assemblea, mandato conferito con votazione a maggioranza, senza alcun vincolo rispetto alla propria autonomia d’azione nell’ambito dei propri poteri.
Così, ad esempio, l’assemblea non può imporre al rappresentante mandatario di non approvare il rendiconto o di scegliere Tizio piuttosto che Caio come amministratore. Il rappresentante non può essere vincolato nell’adempimento del proprio incarico (art. 67, quarto comma, c.c.).
In questo contesto, poi, il rappresentante “comunica tempestivamente all’amministratore di ciascun condominio l’ordine del giorno e le decisioni assunte dall’assemblea dei rappresentanti dei condominii” (art. 67, quarto comma, c.c.). La norma è conclusa dalla specificazione che spetta all’amministratore riferire in assemblea dell’esito dell’assemblea del supercondominio.
Così, ad esempio, se il rappresentate ha votato favorevolmente all’ approvazione del rendiconto, l’assemblea non potrà far altro che prendere atto.
Nel caso di voto contrario o di astensione, essa potrà decidere se proporre impugnazione avverso la deliberazione dell’assemblea del supercondominio.
E se il rappresentante è assente e l’assemblea del condominio non vota? Il singolo condomino può ritenersi investito della legittimazione ad impugnare una decisione secondo lui sfavorevole?
Ad avviso di chi scrive, no, in quanto la norma, nel caso di assemblea ordinaria del supercondominio con più di sessanta partecipanti parrebbe rimettere alle assemblee dei vari condominii i poteri di gestione dell’intera “filiera” inerente la gestione ordinaria del supercondominio.
Sicuramente, a parere dello scrivente, i singoli non avrebbero interesse ad impugnare per questioni attinenti la regolarità dell’ordine del giorno, dato che esso non è a loro indirizzato.
http://www.condominioweb.com/assemblea- … ugna.12028
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