Go to Top

ASCENSORE, LE SPESE PER L’ADEGUAMENTO

ASCENSORE, LE SPESE PER L’ADEGUAMENTO

Giuseppe Spoto scrive…

Manutenzione, sostituzione e rispetto della sicurezza. La normativa

L’approfondimento di questa settimana è dedicato alle spese di adeguamento dell’ascensore condominiale e ad eventuali modifiche ritenute necessarie dai condomini nel corso del tempo. La presenza di un ascensore aumenta il valore delle proprietà individuali, pertanto se esiste è pacifico che non è possibile sottrarsi dall’obbligo di contribuire alle relative spese, a meno che non vi sia l’autorizzazione di tutti gli altri. L’ascensore potrebbe però essere installato solo a cura e a spese di uno o più condomini ed in tale evenienza gli altri potranno aderire successivamente pagando una somma rivalutata.

Spese di installazione

L’installazione è deliberata dalla maggioranza degli intervenuti all’assemblea rappresentanti almeno 500/1000. Le spese necessarie per l’installazione dell’impianto vanno ripartite tra i condomini in base ai millesimi, mentre le spese relative all’esercizio andranno suddivise per metà in base ai millesimi e per altre metà in relazione all’altezza di ciascun piano dal suolo.

Norme di sicurezza

Le spese di adeguamento dell’impianto alle norme di sicurezza non dipendono dall’uso, ma devono essere accollate ai condomini proprietari, essendo finalizzate all’incolumità dei luoghi condominiali. Pertanto le spese relative all’adeguamento dell’impianto di ascensore devono essere suddivise tra tutti i condomini, in base ai millesimi di proprietà coinvolgendo perfino coloro che si trovano al piano terra e che non utilizzano l’ascensore. Premesso ciò, è ovvio che coloro che abitano al piano terra devono essere esonerati dalle spese richieste per l’uso dell’impianto. I proprietari di negozi esterni che non utilizzano l’ascensore sono esonerati dalle spese. L’assemblea può deliberare gli interventi necessari per la prosecuzione della corsa dell’ascensore ed in tale ipotesi le spese dovranno essere ripartite in base ai millesimi di proprietà.

Sostituzione

Nel tempo un ascensore può diventare troppo vecchio o possono intervenire nuove esigenze che comportano modifiche dell’ascensore usurato e non più agibile. La giurisprudenza in più occasioni ha concluso per non considerare la sostituzione dell’ascensore già esistente una innovazione, almeno tutte le volte in cui il vano non è oggetto di modifiche. Sulla base di tale interpretazione, la sostituzione dell’ascensore può essere deliberata con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea, in rappresentanza di almeno 500/1000. Per ragioni di completezza occorre però ricordare che un altro orientamento giurisprudenziale ha considerato la sostituzione dell’ascensore come una spesa straordinaria di notevole entità. Per quanto riguarda gli oneri di manutenzione, il codice civile assimila l’ascensore alle scale.

Tabella millesimale e utilizzo dell’ascensore

I condomini possono scegliere di costituire una specifica tabella millesimale relativa all’ascensore, anche se non si tratta di un obbligo. Più complesse sono le regole eventualmente predisposte per garantire un corretto uso dell’ascensore. Oltre ai tradizionali divieti di fumo all’interno della cabina di utilizzo dell’ascensore da parte di minori di 12 anni non accompagnati da maggiorenni, possono essere introdotte limitazioni ulteriori in via convenzionale relativamente al trasporto di materiali o ad una maggiorazione dei contributi per i proprietari di appartamenti che utilizzano in modo intensivo l’ascensore rispetto agli altri condomini.
http://www.leggo.it/CASA/CONDOMINIO/asc … /914.shtml

Lascia un commento