Art. 71-ter – (Sito internet del condominio) Su richiesta dell’assemblea, che delibera con la maggioranze di cui al secondo comma dell’ art. 1136 del codice, l’amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio, che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare. Le spese per l’attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini.
Indice delle norme:
« Del Condominio negli edifici. – (Libro III, Titolo VII, Capo II).
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