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Art. 71 – Norma soppressa nel testo definitivo

Art. 71 Disp. Att. – Norma soppressa nel testo definitivo – È istituito, presso ogni ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio, il Repertorio dei condominii, nel quale sono annotati, per ogni condominio:

a) il titolo;

b) il codice fiscale;

c) le unità immobiliari che lo compongono con i relativi estremi catastali;

d) le delibere condominiali che dispongono la modifica della destinazione d’uso, l’alienazione o l’acquisto di ulteriori beni immobili condominiali;

e) le delibere condominiali che hanno per oggetto la nomina o la revoca degli amministratori;

f) i regolamenti di condominio e i relativi atti modificativi;

g) i bilanci del condominio;

h) tutti gli atti o i contratti da cui derivano obbligazioni a carico del condominio di valore superiore a 10.000 euro;

i) le liti attive e passive; le sentenze e le ordinanze emesse in cause nelle quali il condominio è parte in causa.

L’amministratore del condominio comunica all’Agenzia del territorio ogni atto o fatto soggetto ad annotazione entro il termine di trenta giorni dal suo compimento. Salvo che il fatto costituisca reato, ogni ritardo e ogni omissione sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 ad euro 5.000».

Le modalità attuative del Repertorio sono approvate con provvedimento dell’Agenzia del territorio entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, prevedendo in ogni caso che i dati contenuti nel Repertorio siano gestiti con modalità informatizzate, tali da consentire la ricerca per denominazione e indirizzo del condominio, sia per codice fiscale, sia per nome dell’amministratore.

Il Ministro dell’economia e delle finanze determina con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni degli amministratori che ne facciano richiesta, le somme dovute per la registrazione della nomina e della cessazione dell’amministratore dell’Ufficio nonché, in misura non superiore al rimborso delle spese, quelle dovute per l’accesso ai dati del repertorio.

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