Art. 68 Disp. Att. – (Valore millesimale) – Ove non precisato dal titolo ai sensi dell’ articolo 1118, per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio.
Nell’accertamento dei valori di cui al primo comma non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascuna unità immobiliare.
Indice delle norme:
« Del Condominio negli edifici. – (Libro III, Titolo VII, Capo II).
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