Go to Top

Art. 64 – Revoca giudiziale dell’ amministratore

Art. 64 Disp. Att. – (Revoca giudiziale dell’ amministratore) – Sulla revoca dell’amministratore, nei casi indicati dall’undicesimo comma dell’ articolo 1129 e dal quarto comma dell’ articolo 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l’amministratore in contraddittorio con il ricorrente.

Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo alla corte d’appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione.

Indice delle norme:
« Del Condominio negli edifici. – (Libro III, Titolo VII, Capo II).

 

Lascia un commento