Art. 62 Disp. Att. (Scioglimento parziale del condominio)
Capo I – Disposizioni di attuazione Sezione III – Disposizioni relative al Libro III
Norma in vigore
La disposizione del primo comma dell’articolo precedente si applica anche se restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall’art. 1117 del codice.
Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose e occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio deve essere deliberato dall’assemblea con la maggioranza prescritta dal quinto comma dell’art. 1136 del codice stesso.
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.