Art. 1138 – Regolamento di condominio (Note)
Il condominio emana delle proprie norme per rendere possibile la propria gestione.
Lo statuto fondatore è il regolamento contrattuale, che deve essere sottoscritto da tutti.
Poi c’ è il regolamento assembleare che ha la funzione di dettagliare e rendere applicabili le norme previste dal codice civile.
Poi ci sono le delibere di assemblea.
Quando in un edificio i condòmini sono più di dieci deve essere approvato un regolamento condominiale.
La proposta di regolamento può essere presentata anche da un solo condòmino.
Il regolamento contrattuale è equivalente ad un contratto multilaterale (ossia tra più persone), pertanto non potrebbe essere modificato, se non con il consenso unanime di tutti i condòmini.
Però vi sono sentenze della cassazione (tra le quali quella a sezioni unite, 30 dicembre 1999, n° 943), che hanno avvertito che non sono necessariamente contrattuali tutte le disposizioni del regolamento, ma solo alcune.
Pertanto, fanno parte del regolamento contrattuale solo le disposizioni definibili come contrattuali (ossia che prevedano limitazioni al diritto di proprietà).
Invece, le norme che disciplinano l’ utilizzo dei beni privati e comuni (orari del cortile, divieto di installare tende nel balcone, etc…etc…), possono essere modificate con la maggioranza dei presenti in assemblea che rappresentino almeno metà dei millesimi, con le procedure ordinarie.
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