Art. 1129 – (Norma soppressa)
Norma soppressa
Quando i condomini sono più di quattro, l’assemblea nomina un amministratore.
Se l’assemblea non provvede, la nomina è fatta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini.
L’ amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni tempo dall’assemblea.
Può altresì essere revocato dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall’ultimo comma dell’art. 1131, se per due anni non ha reso il conto della sua gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità (att. 64).
La nomina e la cessazione per qualunque causa dell’amministratore dall’ufficio sono annotate in apposito registro (att. 71).
Proposta 24/02/10 disegni di legge nn. 71, 355, 399, 1119, 1283
«Art. 1129. – (Nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore). – Quando i condomini sono più di quattro, se l’assemblea non vi provvede, ciascuno di essi può chiedere all’autorità giudiziaria la nomina di un amministratore.
Contestualmente all’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell’incarico, l’amministratore comunica all’assemblea i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, nonché l’ubicazione, la denominazione e il codice fiscale degli altri condominii eventualmente amministrati, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) del primo comma dell’articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all’amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia dell’originale dall’amministratore che ne attesta la conformità.
Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, dell’amministratore.
In mancanza dell’amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, del condomino che svolge funzioni analoghe a quelle dell’amministratore.
L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio ed accessibile a ciascun condomino quanto alla rendicontazione periodica.
L’amministratore ha diritto al compenso per il compimento delle operazioni di presentazione del rendiconto e di successione nell’incarico, da eseguire entro i venti giorni successivi alla cessazione dell’incarico, salvo diversa deliberazione. L’amministratore non può essere esentato dall’obbligo della consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e dall’obbligo di eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni.
L’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati al condominio, anche ai sensi dell’articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione, entro quattro mesi dall’approvazione del bilancio esecutivo, a meno che non sia stato espressamente dispensato dall’assemblea. In mancanza, scaduto tale termine, l’amministratore risponde dei danni a lui imputabili.
L’amministratore dura in carica due anni, salvo revoca o dimissioni. L’assemblea convocata per la revoca o le dimissioni nomina il nuovo amministratore.
L’incarico di amministratore può essere revocato in ogni tempo dall’assemblea. Può altresì essere revocato dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità.
Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità:
a) il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;
b) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell’assemblea;
c) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al quinto comma;
d) la gestione secondo modalità che generano possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore ovvero quelli di altri condominii gestiti dal medesimo;
e) l’aver acconsentito, con dolo o colpa, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
f) l’aver omesso di agire ai sensi del settimo comma per la riscossione forzosa delle somme dovute al condominio entro il termine ivi indicato ed avere omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva;
g) l’inottemperanza agli obblighi di cui agli articoli 1117-quater e 1122-bis;
h) la mancata comunicazione ai sensi del secondo comma ovvero l’incompletezza o inesattezza dei dati comunicati.
Proposta precedente disegni di legge nn. 71, 355, 399, 1119, 1283
Quando i condomini sono piu` di quattro, se l’assemblea non vi provvede, l’autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini o dell’ amministratore dimissionario o revocato, nomina amministratore uno dei condomini o, in difetto di accettazione, un terzo.
Al momento dell’accettazione della nomina e in ogni caso di rinnovo dell’incarico, l’amministratore dichiara i propri dati anagrafici, l’ubicazione, la denominazione e il codice fiscale degli altri condominii eventualmente amministrati, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) del primo comma dell’articolo 1130, nonchè i giorni e le ore in cui ogni interessato può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia dell’originale dall’amministratore che ne attesta la conformità.
Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, dell’amministratore nonchè i dati relativi alla garanzia di cui al quinto comma.
In mancanza dell’amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell’amministratore.
L’ amministratore nominato, salva espressa dispensa da parte dell’assemblea, presta idonea garanzia per le responsabilità e gli obblighi derivanti dall’espletamento del suo incarico per un valore non inferiore agli oneri prevedibili della gestione annuale.
In mancanza sono privi di efficacia la nomina o il rinnovo dell’incarico.
L’ amministratore è tenuto inoltre a prestare idonea garanzia per le responsabilità e gli obblighi al medesimo imputabili derivanti da incarichi di gestione straordinaria del condominio per un valore non inferiore agli oneri della medesima .
L’ amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonchè quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio, prevedendo modalità idonee a consentire a ciascun condomino la consultazione della relativa rendicontazione periodica .
Per gli edifici di oltre nove unità immobiliari, l’assemblea che delibera l’ approvazione del bilancio preventivo può altresì disporre le modalità e i limiti con i quali l’amministratore preleva le somme dal conto condominiale, eventualmente indicando quello dei condomini cui è attribuito il potere di firma congiunta con l’amministratore.
Analogamente l’assemblea può provvedere nel caso in cui abbia deliberato spese straordinarie.
I creditori del condominio sono preferiti ai creditori particolari dell’ amministratore ed ai creditori di ciascun condomino.
Il compenso dell’amministratore comprende i costi delle operazioni necessarie alla successione nel suo incarico.
Nell’ipotesi di revoca prima della scadenza, è dovuto all’amministratore il compenso per i successivi venti giorni per il compimento delle operazioni di presentazione del rendiconto e di successione dall’incarico, fermo restando l’obbligo della consegna immediata della cassa, del libro dei verbali e di ogni altro carteggio relativo ad operazioni di riscossione delle quote nonchè a quelle da svolgere con urgenza, al fine di evitare il pregiudizio degli interessi comuni e dei singoli condomini .
L’ amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute al condominio, anche ai sensi dell’articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del presente codice, entro quattro mesi dal giorno in cui il credito è divenuto esigibile, a meno che non sia stato espressamente dispensato dall’assemblea.
In mancanza, scaduto tale termine, gli obbligati in regola con i pagamenti sono liberati dal vincolo di solidarietà.
In tal caso, fermo restando il diritto dei creditori del condominio di esercitare le azioni che spettano all’amministratore nei confronti dei condomini inadempienti, l’amministratore risponde insieme a questi ultimi delle somme non riscosse e dei danni che ne siano derivati.
Salvo diversa deliberazione, l’amministratore dura in carica due anni e può essere revocato in ogni tempo dall’assemblea.
L’ assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera sulla nomina del nuovo amministratore .
L’ amministratore può essere revocato dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità .
Costituisce, tra le altre, grave irregolarità dell’amministratore, oltre alla comunicazione di notizie incomplete o inesatte di cui al secondo comma:
a) il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;
b) la mancata esecuzione di un provvedimento giudiziario;
c) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al sesto comma;
d) la gestione secondo modalità che generano possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore ovvero quelli di altri condominii gestiti dal medesimo;
e) l’ aver acconsentito, con dolo o colpa, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registi immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
f) l’aver omesso di agire ai sensi del decimo comma per la riscossione forzosa delle somme dovute al condominio entro il termine ivi indicato ed avere omesso di coltivare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva.
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