L’art. 1117 n. 2 c.c. ci parla di una serie di locali che si presumono comuni. Sono quelle parti aventi una specifica destinazione. E’ evidente che si tratta non solo di una destinazione strutturale, come può essere per il gabbiotto del portiere, quanto anche di una destinazione che si evince ad esempio dal regolamento di condominio. Dire, infatti, che la casa vicino al gabbiotto sia automaticamente di proprietà comune è errato. La giurisprudenza della Cassazione ci ha più volte segnalato che questa considerazione deve discendere da un’analisi degli atti d’acquisto al fine di comprendere la destinazione che si è inteso dare a determinati locali in sede di costituzione del condominio. (tra le altre Cass. 11996 del 1998).
Stesso discorso deve essere fatto per i locali adibiti a lavanderia, locale per il riscaldamento centralizzato, ecc.
Ci si chiede quale sia la loro destinazione una volta cessata quella principale. Ad esempio che ne sarà del locale destinato ad ospitare la centrale termica se l’impianto centralizzato viene dismesso? Il bene comune, perderà la sua specifica destinazione d’uso e con l’unanimità dei consensi potrà essere ceduto a terzi. Molti regolamenti prevedono una sorta di opzione in favore dei condomini. Tale clausola risulterà valida solo qualora il regolamento abbia natura contrattuale. Medesimo ragionamento per i locali destinati ad altri simili servizi comuni.
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.