Approfondimenti
Il secondo comma dell’articolo 63 delle Disposizioni di attuazione e transitorie del Codice civile stabilisce che chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, in solido con questo, al pagamento dei contributi relativi all’anno di gestione in corso e a quello precedente.
Tra i contributi rientrano anche le spese straordinarie ( Cassazione sentenza 7/7/1988, n. 4467 ).
L’obbligo di contribuire alle spese sorge per effetto della delibera dell’assemblea che le ha approvate.
Pertanto, nel caso di vendita di un appartamento, obbligato al pagamento è chi risulta proprietario nel momento in cui la spesa viene deliberata ( Cassazione, sentenza del 2 settembre 2008, n. 22034 ).
E’ consigliabile che le parti si mettano d’accordo, magari defalcando dal prezzo pattuito l’importo dei lavori decisi dopo la stesura del compromesso.
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