Annullabile ma non nulla la delibera con tabelle provvisorie
La delibera dell’assemblea che contiene tabelle millesimali ricavate per analogia da un condominio gemello è annullabile da chi contesta i criteri, ma non può considerarsi nulla. La Corte di cassazione, con la sentenza 1439, respinge il ricorso di un condomino che aveva deciso di "ignorare" la delibera con la quale gli veniva richiesto il pagamento delle quote a suo carico perché, a suo dire, nelle tabelle adottate non era conntemplata la sua posizione di proprietario di uno scantinato.
Circostanza che avrebbe escluso il suo interesse all’impugnazione, consentendogli di opporsi alle richieste illegittime in un secondo momento. Ma non è così. La Suprema corte coglie, l’occasione per chiarire la differenza tra delibere nulle e annullabili. Diverse le ipotesi che rientrano nella seconda categoria: dalle delibere con oggetto impossibile o illecito a quelle che esulano dalla competenza dell’assemblea.
Non rientra invece nell’ipotesi di nullità, ma solo di annullabilità, la delibera, assunta nell’esercizione delle facoltà riconosciute all’assemblea (articolo 1135 nn. 2 e 3 del codice civile) che riguarda la riparatizione delle spese tra i condomini, anche quando, come nel caso esaminato, adotti un criterio provvisorio. La strada da percorrere è dunque quella dell’impugnazione che deve avvenire nel termine perentorio di 30 giorni (articolo 1137, ultimo comma del codice civile). I giudici della seconda sezione chiariscono, infatti, che la mancanza di tabelle millesimali applicabili alle spese effettuate, consente all’assemblea di adottare, a titolo di acconto e salvo conguaglio delle tabelle non definitive. Diverso – avverte la Cassazione – è il caso in cui l’assemblea, consapevolmente, scelga di modificare i criteri di riparto stabiliti dalla legge (o in via convenzionale da tutti i condomini) mettendo in atto una deroga arbitaria.
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