Anche gli amministratori di condominio tra i professionisti «senza Albo»
La legge sulle professioni non regolamentate si rivolge alle attività economiche volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi
Tra i principali interessati dalla L. n. 4/2013, che disciplina le professioni non regolamentate, sviluppatesi in particolare nel settore dei servizi, vi sono gli amministratori di condominio, protagonisti anche della recente riforma in materia (L. 11 dicembre 2012, n. 220).
La L. n. 4/2013 si rivolge, in generale, alle attività economiche, anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, escluse le professioni organizzate in Ordini o Collegi, le professioni sanitarie e le attività e i mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
La legge prescrive che i professionisti interessati contraddistinguano la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con espresso riferimento ai suoi estremi, che l’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette di cui al DLgs. n. 206/2005 (“Codice del Consumo”) e che esso è sanzionato ai sensi del medesimo codice.
La scelta della modalità di esercizio della professione è lasciata al singolo, che può operare in forma individuale, associata, societaria, cooperativa o del lavoro dipendente. La legge afferma che “l’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica”, ma al contempo sottolinea la necessità del “rispetto dei princìpi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilità del professionista”.
I professionisti interessati possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, su base volontaria, senza vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza. Statuti e clausole delle associazioni dovranno garantire, tra l’altro, trasparenza delle attività e degli assetti associativi, osservanza dei princìpi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all’effettivo raggiungimento delle finalità; tra queste ultime, la formazione permanente degli iscritti, l’adozione di un codice di condotta ex art. 27-bis del Codice del Consumo, la vigilanza sulla condotta professionale degli associati, l’individuazione delle sanzioni disciplinari da irrogare per le violazioni del codice.
Possibile costituire associazioni professionali di natura privatistica Importanti sono anche le ulteriori previsioni relative alle associazioni, ove si stabilisce che esse promuovono forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui l’attivazione di uno sportello per il cittadino consumatore, presso cui i committenti possano rivolgersi in caso di contenzioso con professionisti o per ottenere informazioni sull’attività professionale in generale e sugli standard qualitativi richiesti agli iscritti.
Alle associazioni sono vietati l’adozione e l’uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in Ordini o Collegi; analogo divieto è ribadito per i professionisti interessati, ai quali è vietato, anche se iscritti alle associazioni, l’esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l’iscrizione al relativo albo professionale.
L’elenco delle associazioni e delle loro forme aggregative (queste ultime aventi funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali, di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze connesse, di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali, ma anche, su mandato delle singole associazioni, di controllo dell’operato delle stesse ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell’esercizio dell’attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni), che dichiarino, con assunzione di responsabilità dei rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso dei requisiti previsti e di rispettare le prescrizioni di cui agli artt. 5 (che elenca gli importanti elementi informativi la cui conoscenza va garantita), 6 (autoregolamentazione volontaria) e 7 (sistema di attestazione), è pubblicato sul sito internet del Ministero dello Sviluppo economico (cui sono demandati compiti di vigilanza sulla corretta attuazione della legge) unitamente agli “elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità”.
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