Amministratori: è giusto stabilire un tariffario minimo?
(Teleborsa) – Stabilire un tariffario minimo per gli amministratori di condominio può restringere la concorrenza? E’ quello che dovrà capire l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato al termine dell’istruttoria aperta lo scorso 12 marzo nei confronti delle associazioni CONFIAC, la Confederazione Italiana delle associazioni condominiali.
Il faro, spiega l’Antitrust, dovrà verificare “se le norme di un codice etico e deontologico e di un tariffario minimo per amministratori professionisti di condominio possano restringere in maniera consistente la concorrenza nel settore dei servizi inerenti l’amministrazione di immobili condominiali”.
Secondo l’Autorità, “il varo di un tariffario analitico potrebbe integrare gli estremi della fissazione orizzontale dei prezzi e quindi determinare una restrizione sensibile della concorrenza tra gli operatori del settore visto che la Confederazione riunisce il 75% delle associazioni italiane di categoria cui aderiscono i professionisti amministratori di condominio”.
Tra l’altro, si legge ancora, il fatto che sul sito Internet della CONFIAC tale tariffario venga presentato come “meramente orientativo” non sembra limitare l’effetto restrittivo. Questo perché alcune disposizioni del Codice inducono a ritenere effettivamente vincolanti le indicazioni di prezzo in ragione di un compiuto sistema sanzionatorio che si attiva nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui il tariffario è parte integrante.
Il Codice inoltre presenterebbe un ulteriore elemento idoneo a restringere le normali dinamiche concorrenziali. Infatti l’associato, destinatario di una richiesta di offerta per amministrare uno stabile, deve informare il collega in carica della sua intenzione di candidarsi se quest’ultimo sia aderente a CONFIAC. L’Authority ricorda che l’istruttoria è stata avviata sulla base della richiesta di autorizzazione del tariffario minimo sottoposta all’Autorità dalla stessa CONFIAC.
Il procedimento di verifica dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2014. Si ricorda che l’ultima riforma del condominio è recente: è stata infatti disciplinata con la legge 220/2012 entrata in vigore dal 18 giugno scorso.
Il testo, per quanto riguarda il compenso, rimanda all’Art. 1709 del Codice Civile che recita: “Il mandato si presume oneroso. La misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza è determinata dal giudice”.
http://economia.ilmessaggero.it/flashne … 5341.shtml
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