Amministratori di condominio: ecco i requisiti per la formazione
Quali sono i requisiti per diventare formatori nei corsi per amministratori di condominio? Il regolamento che sovrintende a tali elementi è proprio in questi giorni sottoposto al vaglio del Ministero di Giustizia.
Ecco i più importanti elementi contenuti del testo di legge (come anticipato ieri sul Sole 24 Ore).
Va innanzitutto premesso che dal momento in cui la norma (incarnata dalla legge 220/2012 come modificata dal decreto 145/2014) entrerà in vigore, coloro che vorranno intraprendere la professione di amministratore di condominio saranno obbligati a frequentare il corso (tranne nel caso in cui si amministri il condominio in cui si abita).
I responsabili scientifici del corso ed i formatori dovranno essere selezionati in base ad elevati criteri di competenza ed onorabilità, senza tralasciare il requisito di possedere una fedina penale “pulita” per ciò che riguarda un’ampia serie di reati. I responsabili devono essere docenti (universitari o di scuole superiori per ciò che riguarda materie economiche e giuridiche) oppure avvocati, magistrati o professionisti dell’area tecnica. Contemporaneamente devono aver maturato una congrua competenza in materia di amministrazione condominiale o di sicurezza degli edifici.
Saranno proprio i responsabili scientifici a verificare l’idoneità dei futuri docenti dei corsi. Questi ultimi dovranno possedere i medesimi requisiti di onorabilità e competenza citati per i responsabili: inoltre per i formatori sarà necessario aver conseguito una laurea triennale o essere iscritto ad un albo professionale. Il concetto rilevante in questo senso è rappresentato dalla parola “competenza”: l’obiettivo è posizionare soggetti competenti nella fondamentale posizione di docente e formatore per la materia dell’amministrazione di condominio. Preparazione generale di base, ma anche competenza specifica sono due punti di rilievo in materia.
I contenuti del corso dovranno spaziare dai compiti e poteri dell’amministratore fino alla fondamentale materia della sicurezza degli edifici, passando per regolamenti condominiali, spazi comuni, diritti reali e tecniche di risoluzione dei conflitti: questi dovranno essere i contenuti di base dei corsi, suscettibili poi di essere ulteriormente ampliati attraverso altre materie.
I corsi, tramite il nuovo regolamento, vengono completamente liberalizzati: il decreto in questione infatti non posiziona paletti nei confronti degli enti che potranno svolgere l’attività formativa. Un esame finale (dopo un corso articolato su almeno 60 ore) fungerà da verifica complessiva per i partecipanti al corso: il responsabile scientifico sarà tenuto ad attestare il superamento del suddetto esame da parte del futuro formatore.
http://www.ediltecnico.it/25373/amminis … ormazione/
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.