All’amministratore di condominio è consentito offendere?
Avv. Mauro Blonda scrive…
L’amministratore di condominio: quel duro lavoro che qualcuno deve pur fare. Le cronache giudiziarie sono piene di casi di amministratori di condominio lesi e vilipesi daI propri condomini, più o meno giustamente inferociti, che rivendicano il rispetto di quelli che reputano i loro diritti o lamentano le altrui mancanze (quasi sempre entrambe le cose), spesso usando toni ed espressioni che del civile e ragionevole hanno poco o nulla.
Così i poveri amministratori finiscono per essere i soggetti con cui i condomini scontano la rabbia e la frustrazione, cercando di farli ragionare, ma ricavandone il più delle volte solo reazioni scomposte e non di rado finanche insulti.
Ma cosa accade se ad usare parole poco riguardose sono invece gli amministratori? Le loro offese sono scusabili e quando?
Quando l’amministratore reagisce all’ostruzionismo dei condomini. Non sempre, naturalmente, a far la parte dell’agnello sacrificale c’è l’amministratore ed a volte qualcuno di questi, magari stanco dagli atteggiamenti poco collaborativi dei condomini, finisce per cedere alla tentazione di usare con loro toni non propriamente distensivi e sereni.
Si può offendere l’amministratore di condominio? Si ma solo se l’offesa è giustificata da una ?ingiusta reazione?
Così è stato per un amministratore che, convocando l’assemblea, ha ritenuto di dover spiegarne le ragioni illustrandole però in maniera di parte e finendo col mettere in cattiva luce un condomino riferendo agli altri che questi “si rifiuta di pagare l’acqua uscita dal suo contatore … e siccome i m.c. dell’acqua sono stati fatturati e pagati, la relativa discordanza sarà addebitata a carico di tutti”.
Il condomino in questione, sentendosi offeso da queste espressioni e diffamato dalla ricostruzione dei fatti che l’amministratore aveva comunicato agli altri condomini, l’ha denunciato per il reato appunto previsto dall’art. 595 cod. pen., ossia diffamazione.
Ma sia il Giudice di Pace di Roma, in primo grado, che il Tribunale, in appello, assolvono l’amministratore non riscontrando prove sufficienti ad attribuire valenza offensiva al fatto.
Da qui il ricorso per cassazione del proprietario il quale ritiene che l’amministratore col suo comportamento abbia travalicato i confini del diritto di critica e che le sue parole configurino un attacco gratuito e personale nei suoi confronti, diffamatorio poiché divulgate a più persone.
La Cassazione assolve l’amministratore adirato: fondamentale il contesto della vicenda. Il ricorso viene però respinto e le ragioni del condomino “offeso” sconfessate anche in Cassazione: il Supremo Collegio, con pronuncia del 3 aprile scorso (Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 15364 del 03/04/2014), ha infatti riconosciuto corretto l’operato dei giudici di merito e confermato l’assoluzione per l’amministratore, pur evidenziando l a “vivacità dei toni” da questo utilizzati ma scusandola alla luce del contesto in cui la vicenda si è svolta (che i giudici di Piazza Cavour definiscono come una “vivace polemica”), oltretutto contenuti in “un comunicato rivolto ai soli condomini ai fini di informarli sulla ripartizione a carico di tutti dei costi dell’acqua, ritenuti in prima battuta di pertinenza esclusiva del ricorrente”.
La Cassazione chiarisce quindi che il comunicato incriminato non contiene e non rappresenta gratuite ed offensive informazioni ma risulta “funzionale” al suo scopo, che è quello di informare gli altri condomini della vicenda e delle ragioni della convocazione.
Il pregiudizio all’onore della persona offesa quale linea di confine tra il giusto e l’ingiusto. La narrazione dei fatti compiuta dall’amministratore e divulgata a tutti i condomini non integra gli estremi del delitto di diffamazione, inoltre, perché essa non contiene espressioni aventi capacità lesiva della reputazione del condomino: il reato di diffamazione, infatti, scatta allorché la narrazione di un fatto o la divulgazione di un episodio, per i termini usati o per il contenuto magari falso, leda l’immagine o l’onorabilità di un soggetto. “Posto, infatti, che la reputazione è data dalla stima e dalla considerazione di cui un soggetto gode nell’ambito sociale ed economico di appartenenza, la reputazione è pregiudicata non solo dall’attribuzione alla persona di "comportamenti", ma anche dalla divulgazione di notizie comunque idonee ad intaccarne l’opinione tra il pubblico dei consociati.” (Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 43184 del 21/09/2012).
Perché vi sia diffamazione è quindi necessario che un racconto provochi pregiudizio all’onore di un soggetto, ne rovini l’immagine e l’idea che gli altri hanno di lui.
Così rivestono carattere diffamatorio espressioni contenenti valutazioni negative sulla persona o sulle sue qualità, peggio ancora se divulgate al solo fine appunto di screditarne l’onore e la credibilità, rovinarne cioè l’immagine: ove ciò non si verifichi, invece, non vi sono gli estremi costitutivi del reato in parola.
Anche gli amministratori possono eccedere, ma…senza eccedere. È pertanto consentito anche agli amministratori alzare un po’ i toni ed eccedere nella forma espressiva, purché il tutto si mantenga entro canoni di verità e le espressioni utilizzate non siano fini a se stesse: se da un lato, cioè, gli scritti e le parole utilizzate per compiere il loro mandato non devono necessariamente essere una sorta di inno alla fratellanza ed alla pace, è anche vero dall’altra che i fatti in essi narrati devono corrispondere a verità e soprattutto non contenere offese gratuite o altre indicazioni finalizzate per lo più solo a screditare l’immagine e l’onore altrui.
Offendere è un reato. Ma tra condòmini no. O quasi?
È pur giusto riportare i fatti, anche se possono mettere in cattiva luce qualcuno, ma la narrazione della verità, ove non fine a se stessa è priva di carattere diffamatorio, va accettata. Purché non si esageri.
http://www.condominioweb.com/diffamazio … atore.2175
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