Aliquota 4% anche se l’acquirente non è il soggetto portatore di handicap
La risoluzione n. 70/2012 ha invece esaminato, come anticipato, la fattispecie della cessione di piattaforme elevatrici, disciplinata dal punto 31 della Tabella A, Parte Seconda, allegata al DPR n. 633/1972, per effetto del quale l’aliquota ridotta del 4% è applicabile alla vendita di poltrone e veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione, intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie. La formulazione letterale della norma intende, quindi, agevolare i trasferimenti di quei beni che, per le loro caratteristiche tecniche di costruzione, sono oggettivamente idonei a risolvere i limiti di deambulazione dei soggetti con ridotte o impedite capacità motorie, senza condizionare l’applicazione dell’aliquota ridotta alla circostanza che l’acquirente sia il soggetto portatore di handicap. A questo proposito, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l’applicazione dell’aliquota agevolata del 4% – in ogni fase della commercializzazione, anche nell’ipotesi in cui il cessionario sia un ente o una scuola – purché tali beni rispondano alle peculiarità tecniche indicate dall’art. 4.1.13 del DM n. 236/1989, ovvero si tratti di servoscala e piattaforme elevatrici atti a consentire, in via alternativa ad un ascensore, il superamento di dislivelli – di norma non superiori a 4 metri – a persone con ridotta o impedita capacità motoria.
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