29/08/2012 – L’Agenzia delle Entrate, con la recente Risoluzione 84/E del 10 agosto ha risposto al questito posto dal Gestore dei servizi elettrici (GSE) riferendosi, anche alla propria circolare 46/E del 9 luglio 2007 con cui aveva delineato il trattamento fiscale da riservare al “conto energia” in capo al soggetto che la percepisce, individuando le ipotesi in cui la produzione di energia elettrica mediante un impianto fotovoltaico integra lo svolgimento di un attività commerciale ed era stato affermato che la produzione di energia derivante da un impianto fotovoltaico, di potenza non superiore a 20 kw, posto a servizio dell’abitazione o della sede dell’ente non individua un’attività commerciale abituale, quando, l’energia prodotta è utilizzata essenzialmente per finalità domestiche e l’eccedenza, che non risulta auto consumata, viene immessa in rete mediante il servizio di scambio sul posto.
Il GSE nel proprio interpello osserva che, sebbene il condomino svolga un’attività gestionale, non è escluso che tale gestione gli consenta di conseguire dei redditi imputabili, anziché al condominio, ai singoli condòmini che lo costituiscono. Infatti, nell’ambito della produzione di energia fotovoltaica, sulla base di quanto chiarito nella circolare n. 46/E del 2007 “nel caso in cui il condominio abbia installato impianti di potenza inferiore a 20 kW con destinazione dell’energia esuberante al mercato (…) i proventi derivanti dalla vendita dell’energia costituiscono reddito da imputare direttamente in capo ai singoli condomini in proporzione ai millesimi di proprietà”.
Il quesito posto dal GSE è relativo a quei casi in cui i condomini in cui la produzione di energia derivate da impianti di potenza fino a 20 kw non viene posta a servizio del condominio stesso e l’energia prodotta viene ceduta totalmente o parzialmente alla rete, nonchè, la produzione di energia derivante da impianti di potenza superiore ai 20 kw.
L’agenzia delle entrate precisa (risoluzione 84/E)
L’Agenzia delle Entrate, riferendosi, anche alla Risoluzione n. 13/E del 20 gennaio 2009, in cui viene precisato che deve essere qualificata commerciale, la produzione di energia derivate da impianti di potenza fino a 20 kw non posti a servizio dell’abitazione o della sede dell’ente quando l’energia prodotta viene ceduta totalmente o parzialmente alla rete, nonchè, la produzione di energia derivante da impianti di potenza superiore ai 20 kw.
Sempre con riferimento alla circolare n. 14/E, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il condominio titolare di un impianto fotovoltaico di potenza fino a 20 Kw, non è considerato soggetto che svolge attività commerciale abituale in relazione all’energia prodotta in misura eccedente il proprio fabbisogno e immessa in rete mediante lo scambio sul posto. In tal caso, gli eventuali proventi derivanti dalla vendita dell’energia prodotta e non auto consumata sono tassabili in capo ai singoli condòmini come reddito diverso ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. i) del TUIR, in proporzione ai millesimi di proprietà.
In altri termini, è stato indirettamente affermato che il condominio resta estraneo all’attività di produzione di energia, in quanto, gli effetti economici (percezione dei proventi) e fiscali (tassazione dei proventi) conseguenti allo svolgimento di questa attività, si producono direttamente sui condòmini.
Viene, anche, precisato che il condominio è un ente di gestione che opera per conto dei condòmini limitatamente all’amministrazione e al buon uso della cosa comune senza interferire nei diritti autonomi di ciascun condòmino e ne consegue che nell’ipotesi in cui negli spazi condominiali venga realizzato un impianto fotovoltaico avente le caratteristiche che sulla base delle indicazioni rese nella citata circolare n. 46/E del 2007 configura lo svolgimento di un’attività commerciale abituale, vale a dire di potenza fino a 20 kw la cui energia prodotta risulti ceduta totalmente alla rete, oppure, di potenza superiore ai 20 kw, il condominio non può mai configurarsi come soggetto che svolge l’attività di produzione e vendita dell’energia.
La sussistenza di un elemento oggettivo, rappresentato dal conferimento di beni o servizi finalizzato alla formazione di un fondo comune, e di un elemento soggettivo, costituito dalla comune intenzione dei contraenti di vincolarsi e di collaborare allo scopo di conseguire risultati patrimoniali comuni, identifica, infatti, un contratto sociale ed, a prescindere dalla modalità con cui si perfeziona tale contratto, che può anche risultare esclusivamente da manifestazioni esteriori dell’attività di gruppo, la presenza della contemporanea sussistenza dei suddetti presupposti oggettivo e soggettivo presuppone l’esistenza di una società di fatto che ai fini dell’IVA è un soggetto passivo d’imposta e, pertanto, obbligata ai relativi adempimenti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Ovviamente di tale società di fatto restano esclusi i condomini che non hanno approvato la decisione e che non intendono trarre vantaggio dall’investimento.
A cura di Gabriele Bivona
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