Adempimenti obbligatori previsti nel Dlgs.81/08
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/08, modificato dal D.Lgs. n. 106/2009, sono stati superati e abrogati i D.Lgs. : 626/94, 493/96, 494/96, 46/90.
Nel TUS (Testo Unico della Sicurezza) è stato rivisto il sistema delle sanzioni, prevedendo anche la pena dell’arresto, per il datore di lavoro che non abbia previsto la valutazione dei rischi a cui possono essere esposti i lavoratori, oltre alla sospensione dell’attività.
Per la prima volta un provvedimento, riguardante la sicurezza nei luoghi di lavoro interessa anche il condominio, dove si svolgono diverse tipologie di lavoro, quindi bisogna valutarne i rischi e mettere in atto le migliori procedure per eliminarli.
Le parti comuni del condominio come il cortile, l’androne, i vani scale diventano luoghi di lavoro?
Sì, anche se il condominio non ha dipendenti come il portiere, e il giardiniere, ma vengono utilizzati altri lavoratori per effettuare lavori di: pulizia, manutenzione ordinaria, impianti elettrici, manutenzione di ascensori, gestione della centrale termica, oltre ai lavori di manutenzione straordinaria.
Pertanto non è obbligatorio essere dipendente del condominio per rientrare nella normativa del D.lgs.81/08, basta che ci sia un volontario che effettui opere di giardinaggio, per configurare un lavoratore che esegue le sue mansioni in un ambiente di lavoro.
L’art. 26 del D.lgs. 81/08 specifica l’obbligo per il datore di lavoro e quindi anche per l’amministratore, poiché a nome e conto del committente affida opere ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, di verificare l’idoneità tecnica professionale delle imprese, di fornire informazioni dettagliate sui rischi esistenti sul posto di lavoro e sulle misure di emergenza da adottare in merito alla propria attività.
Quindi il documento deve essere redatto in modo semplice periodicamente esaminato e riletto, valutando anche gli aspetti che sembrano più banali e scontati, consentendo di fornire organicità e migliorare il sistema, integrandolo se necessario e/o modificandolo alle esigenze.
Nel caso in cui nel condominio vi siano lavoratori dipendenti assunti dal condominio lo stesso si configura come un luogo di lavoro e pertanto deve essere conforme e rispettare la specifica normativa?
Il Ministero del lavoro ha dato delle specifiche anche se non del tutto lineari sul Documento della Valutazione dei Rischi (DVR), e (DUVRI) Documento Unico di Valutazione dei Rischi, in caso di Interferenza di più imprese che lavorino contemporaneamente. I chiarimenti forniti sono utili per gli amministratori di condominio, anche se restano delle ombre ché devono essere chiarite per evitare il più possibile contenziosi. Cerchiamo di fornire dei chiarimenti in modo semplice:
a) condominio con lavoratori dipendenti che rientrano nel campo di applicazione, del contratto collettivo dei lavoratori dipendenti dei proprietari di fabbricati, in questo caso si applica quanto stabilito dal TUS (Testo Unico Sicurezza) Dlgs. n. 81/2008, quindi bisogna rispettare:
l’art. 36 obbligo della informazione;
l’art. 37 obbligo della formazione;
ed eventuale fornitura di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), devono rispettare ed essere conformi al titolo III cap. I. Sempre a parere del Ministero si sostiene, che non è previsto di redigere il documento DVR, mentre è “prodomica” la valutazione di rischi, perché si possano rispettare gli obblighi previsti ai punti 1, 2, 3.
b) condominio con lavoratori che non rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei lavoratori dei proprietari di fabbricato, in questo caso il DVR è obbligatorio, e deve essere applicato il TUS.
Il Ministero specifica che, per quanto riguarda il D.U.V.R.I., sé il condominio è datore di lavoro, ed affida appalti di lavori ad un’impresa o a lavoratori autonomi è obbligatoria la sua redazione.
Nel caso che il condominio non sia datore di lavoro non c’è l’obbligo di redazione del D.U.V.R.I.
Ma come è possibile effettuare il DUVRI se non c’è l’obbligo di redigere il documento del DVR, per i propri dipendenti, che è previsto negli altri casi come prescritto dall’art. 17/a, pertanto non è possibile rilevare documentalmente le interferenze?
Ancora sempre il Ministero attesta che il DUVRI consente al condominio di dimostrare l’opera di coordinamento come stabilito dall’art. 26 comma b.
Tale obbligo non si estingue con il mero atto di relazione del documento ma con l’azione di un appropriato intervento.
Ancora il Ministero del Lavoro, per lavori affidati dal condominio in appalto relativi a (manutenzione, costruzione, demolizione, ristrutturazione, cemento armato,..) come specificato all’art. 88 comma 1, come meglio dettagliato all’allegato X, si applica quanto stabilito nel titolo IV del TUS, cantieri mobili e temporanei.
Altresì stabilisce che a norma dell’art. 2 comm1 lettera b, del TUS, l’amministratore del condomino è titolare degli obblighi sicurezza, e che il datore di lavoro va identificato, nella sua figura.
Tale conferma viene ribadita all’art. 7 dal vigente contratto collettivo nazionale del lavoro.
Se non è presente l’amministratore, (condominio con più di 8 unità immobiliari), i condomini proprietari devono nominare un soggetto responsabile a cui affidargli gli obblighi da rispettare in merito alla sicurezza.
Adempimenti:
a) Analisi Rischi parti comuni (DVR – DUVRI)
b) Verifica Messa Terra impianti Elettrici (Dpr 462/01)
c) Qualità Acqua
d) Conformità Cancelli e portoni Basculanti
e) Ascensori e Piattaforme
f) Campi Elettromagnetici
g) Impianti generali
http://www.entecerma.it/it/Sezione.asp?sez=ademp
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