Acquirente responsabile per il condominio non pagato anche oltre i 2 anni (se lo dice il regolamento)
Immobili: il regolamento può porre a carico del nuovo proprietario la responsabilità solidale per gli oneri anche oltre il biennio previsto dalla legge.
Attenzione a comprare un appartamento da chi non è in regola con gli oneri condominiali: infatti, secondo una recente sentenza della Corte di Appello di Torino [1], il regolamento di condominio ben può derogare la norma secondo cui chi acquista un immobile è obbligato, in solido con il precedente titolare, al pagamento dei contributi da quest’ultimo lasciati insoluti solo nell’anno in corso e in quello precedente.
In pratica, la clausola potrebbe al contrario prevedere che il nuovo proprietario sia tenuto a versare tutte le spese condominiali ancora pendenti e non solo quelle delle ultime due annualità.
Sarà bene, quindi, come già avevamo consigliato nell’approfondimento “Spese condominiali insolute: occhio da chi acquisti”, leggere attentamente il regolamento condominiale e, prima del rogito notarile, informarsi tramite l’amministratore di eventuali morosità lasciate pendenti da chi vende.
Secondo i giudici piemontesi di secondo grado, è lecita la disposizione inserita nel regolamento volta a tutelare i crediti del condominio, sancendo la responsabilità solidale del nuovo e del vecchio titolare per tutto il pregresso; non importa se tale previsione finisca per ampliare e aggravare, oltre quanto previsto dalla legge, la responsabilità del nuovo condomino oltre il limite del biennio e oltre il vincolo di solidarietà.
In sostanza, un regolamento di condominio (anche contrattuale) può prevedere che il condomino subentrante si debba accollare il debito del condominio precedente in misura maggiore del biennio (anno in corso ed anno precedente) previsto per legge.
Del resto, conclude la sentenza in commento, rientra tra gli oneri di ordinaria diligenza del compratore verificare presso l’amministrazione condominiale quale sia la precisa situazione debitoria del proprio venditore.
[1] C. App. del 26.07.2014. [2] Art. 63 disp. att. cod. civ.
http://www.laleggepertutti.it/61014_acq … VNbw0.dpuf
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.