Accesso ai documenti contabili
Secondo una giurisprudenza consolidata, la violazione del diritto di ciascun condomino di esaminare, a sua richiesta, – secondo adeguate modalità di tempo e di luogo – la documentazione attinente gli argomenti posti all’ordine del giorno di una successiva assemblea condominiale, determina l’annullabilità delle delibere successivamente approvate, riguardanti la suddetta documentazione, in quanto la lesione del diritto alla informazione incide sul procedimento di formazione delle maggioranze assembleari ( Cassazione, 11 settembre 2003, n. 13350 ).
Per richiedere l’accesso ai documenti contabili, il condomino può anche delegare un professionista, con il vincolo di rispettare – nell’ambito del mandato professionale – le disposizioni del Codice sulla privacy, particolarmente per quanto attiene alla morosità dei condomini.
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