E’ in vigore dal 26 luglio 2016, il decreto legislativo n. 141 del 18 luglio 2016 (vedi sotto) che riguarda le disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.
Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.172 del 25/7/2016, contiene novità in materia di prestazioni energetiche degli immobili della pubblica amministrazione; diagnosi energetiche; misura e fatturazione; fondo efficienza e sanzioni. In generale riporta la rettifica di alcune definizioni, precisazioni sulla modalità di calcolo dell’obiettivo nazionale vincolante di efficienza energetica e disposizioni finalizzate a rendere più chiare le norme concernenti la misurazione, la fatturazione del consumo energetico e la suddivisione delle spese in condomini ed edifici polifunzionali. Rimane sempre l’obbligo di installare sistemi di ripartizione e ripartizione delle spese nei condomini entro il 31 dicembre 2016.
La precedente formulazione della norma presentava molteplici dubbi interpretativi che, con la modifica del testo, il Legislatore ha risolto. Pertanto, i distributori del gas o del teleriscaldamento, a loro cura, entro il 31 dicembre 2016, dovranno provvedere ad installare un “contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell’edificio o del condominio”.
In caso di supercondominio, pertanto, non dovranno essere installati, a cura del distributore, ulteriori contatori in riferimento a ciascun edificio. Ai sensi dell’articolo 2 comma 2, lettera i), il “contatore di fornitura” è l’”apparecchiatura di misura dell’energia consegnata.
Il contatore di fornitura può essere individuale, nel caso in cui misuri il consumo di energia della singola unità immobiliare, oppure, fatta salva l’energia elettrica, può essere condominiale, nel caso in cui misuri l’energia consumata da una pluralità di unità immobiliari, come nel caso di un condominio o di un edificio polifunzionale”.
I contatori di fornitura dovranno riflettere con precisione il consumo effettivo e fornire informazioni sul tempo effettivo di utilizzo dell’energia e sulle relative fasce temporali.
E’ compito dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, provvedere affinché i distributori assicurino che, sin dal momento dell’installazione dei contatori di fornitura, i clienti finali ottengano informazioni adeguate con riferimento alla lettura dei dati ed al monitoraggio del consumo energetico.
Nessuna attività, pertanto, dovrà essere effettuata dal Condominio. Ulteriore conferma di ciò è rinvenibile nell’articolo 16 comma 5 D. Lgs. 102/2014 il quale prevede che il destinatario della sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro sia il distributore nella sua qualità di esercente dell’attività di misura. Si ritiene che, benché possa essere utile, non sia obbligatorio porre un “sotto-contatore” in corrispondenza di ciascun edificio in caso di supercondominio.
Scarica il documento in PDF: Sistemi di contabilizzazione individuale
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