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Videosorveglianza, installazione d’urgenza rimborsabile

Videosorveglianza, installazione d’urgenza rimborsabile

Nel caso di specie, uno dei condomini di un edificio, a seguito di alcuni atti di danneggiamento al palazzo prontamente denunciati, decideva di installare, senza chiedere il permesso all’assemblea, una telecamera orientata verso il cancello di ingresso, con il preciso intento di disincentivare ulteriori atti di vandalismo.
E’ quanto ha stabilito la seconda sezione civile della Corte di cassazione, con la sentenza n. 71 del 3 gennaio 2013.

Nel caso di specie, uno dei condomini di un edificio, a seguito di alcuni atti di danneggiamento al palazzo prontamente denunciati, ha deciso di installare, senza chiedere il permesso all’assemblea, una telecamera orientata verso il cancello di ingresso, con il preciso intento di disincentivare ulteriori atti di vandalismo.

Tutti i condomini hanno sostenuto le spese per l’installazione della telecamera, tranne uno.

Quest’ultimo, una società con sede legale in uno degli appartamenti del condominio, si è infatti opposto al rimborso delle spese anticipate, lamentando la violazione dell’articolo 1134 del codice civile.

Detta norma, come noto, afferma il principio in forza del quale, in tema di condominio, le spese relative alle parti comuni devono essere autorizzate dall’assemblea o dall’amministratore e, in mancanza di dette autorizzazioni, la spesa sostenuta dal singolo condomino non può essere rimborsata, salvo si tratti di spesa urgente.

Nel dettaglio, affinché sussistano i caratteri dell’urgenza della spesa ai sensi della norma succitata e affinché, dunque, possa essere richiesto il rimborso delle spese sostenute, è necessario che non vi sia stato il tempo necessario per far deliberare l’assemblea.

Tanto è bastato per iniziare una lite innanzi al Giudice di Pace competente, adito dal condomine creditore.

In particolare, è stata chiesta la condanna al pagamento delle spese rimaste insolute, previo riconoscimento dei presupposti d’urgenza che hanno costretto l’attore ad installare la telecamera di sicurezza senza il previo consenso espresso dell’assemblea condominiale.

La società ha cercato di difendersi lamentando non solo la non debenza della somma in base al disposto dell’articolo 1134 del codice civile, ma anche l’evidente violazione della privacy dei condomini, molti dei quali, invero, non erano stati avvertiti della presenza del apparecchio, la cui istallazione, secondo la difesa della società, avrebbe integrato anche il reato di interferenze illecite nella vita privata di cui all’articolo 615 bis del codice penale.

Il giudice di prime cure, pronunciandosi in via equitativa, ha accolto la domanda attorea per l’effetto condannando la società a sostenere il rimborso.

Tuttavia, la decisione non è stata per nulla accettata dalla società convenuta, decisa a ricorrere alla Suprema Corte di cassazione. La Corte capitolina, alla quale sono state evidenziate le incongruità della decisione del giudice di primo grado (soprattutto sotto il profilo motivazionale), ha però rigettato il ricorso proposto dalla società, i cui motivi sono stati ritenuti totalmente infondati.

Nel dettaglio, facendo leva anche sulle norme che regolano la censurabilità dei giudizi equitativi del Giudice di Pace, gli ermellini hanno osservato come, nel caso di specie, bene aveva fatto il primo giudice a ritenere sussistente la necessità e l’urgenza di procedere all’installazione della telecamera, anche tenuto conto del fatto che tutti i condomini avevano provveduto al pagamento di quanto dovuto per tale installazione, con la sola eccezione della società ricorrente.

Quanto, poi, al profilo concernente l’asserita violazione della privacy, i giudici di legittimità l’hanno esclusa sul presupposto che l’apparecchiatura era stata posizionata con una angolazione ristretta alla sola apertura del cancello.

Da ultimo, è stata altresì esclusa la ricorrenza del reato di interferenze illecite nella vita privata.

Ed invero, i giudici romani, hanno richiamato il granitico orientamento giurisprudenziale secondo il quale detto reato non è integrato nel caso in cui un soggetto effettui riprese dell’area condominiale destinata a parcheggio e del relativo ingresso, trattandosi di luoghi destinati all’uso di un numero indeterminato di persone e, pertanto, esorbitanti dalla tutela apprestata della norma incriminatrice.
http://www.ipsoa.it/Diritto/videosorveg … 5_art.aspx

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