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Versamento cumulativo ritenute di acconto per il condominio

Versamento cumulativo ritenute di acconto

I Condomini possono inoltrare il versamento cumulativo ritenute di acconto.

Infatti rientrano nelle categorie dei soggetti classificati “sostituti di imposta”, ovvero i soggetti che si sostituiscono non nell’obbligo tributario, ma nel suo adempimento materiale.

Obblighi per il sostituto di imposta

Pertanto il condominio che paga prestazioni di servizi a favore di professionisti o lavoratori autonomi o in relazione a contratti di appalto di opere o servizi, deve effettuare la Ritenuta d’Acconto delle imposte, con obbligo di versamento nei termini previsti.

Nel caso di prestazioni professionali la Ritenuta d’Acconto è fissata ordinariamente nella misura del 20%.

Mentre nel caso di corrispettivi in relazione a contratti di appalto condominiali (eseguiti nell’esercizio di attività di impresa o di attività commerciali non abituali quali ad esempio: servizi di pulizia, manutenzioni, giardinaggio, ecc…) è fissata nella misura del 4%.

Tale ritenuta è stata introdotta dall’art. 1 comma 43 della Legge 24.12.2006 – Legge Finanziaria 2007.

In via generale, le ritenute operate dal Condominio dovranno essere:

  • versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento; è importante l’individuazione del corretto momento del pagamento anche e soprattutto in relazione allo strumento utilizzato per effettuarlo (assegni, bonifici, contanti, carta di credito, pos, ecc..);
  • certificate al sostituito (libero professionista o artigiano), attraverso la predisposizione, consegna ed invio telematico della C.U.;
  • dichiarate nel modello 770.

Codici tributo da utilizzare

I codici tributo da utilizzare in occasione del versamento a mezzo modello F24, con riferimento alle prestazioni professionali o di lavoro autonomo sono:

  • 1040: per prestazioni professioni o di lavoro autonomo
  • 1038: per provvigioni

Quelli invece con riferimento ai pagamenti in relazione a contratti di appalto, del 4%, sono:

  • 1019: per percepienti del corrispettivo soggetti passivi Irpef;
  • 1020: per percepienti del corrispettivo soggetti passivi Ires.

La Legge di Bilancio, n. 232 del 11.12.2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21.12.2016 ha introdotto una novità, con riferimento ai Condomini e Supercondomini.

In pratica ha riformato i termini di versamento delle Ritenute d’acconto su contratti di appalto, in misura del 4%.

Però mantenendo invariata l’ aliquota del 20% con riferimento alle prestazioni professionali o di lavoro autonomo.

Versamento cumulativo delle ritenute di acconto

L’articolo 1 comma 36 della Legge di Bilancio ha previsto, con decorrenza dal 01.01.2017, il versamento cumulativo delle ritenute d’acconto al 4% operate in relazione ai contratti di appalto e di servizi, al raggiungimento dell’importo di € 500,00.

Qualora non si raggiunga tale importo le ritenute dovranno comunque essere versate entro il 30.06 ed entro il 20.12. Invariati invece i termini per gli altri adempimenti (certificazione e dichiarazione).

Testo dell’ articolo che dispone i nuovi termini

L’articolo 1 comma 36 prevede infatti che “Dopo il comma 2 dell’articolo 25-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 193, n. 600, introdotto dall’articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti i seguenti:

2 – bis: il versamento della ritenuta di cui al comma 1 è effettuato dal condominio quale sostituto di imposta quando l’ammontare delle ritenute operate raggiunga l’importo di euro 500. Il condominio è comunque tenuto all’obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiungo l’importo stabilito al primo periodo”.

Si tratta sicuramente di un provvedimento che persegue l’obiettivo di semplificare gli adempimenti a carico dei Condomini, ma per i quali si attendono comunque ancora alcuni chiarimenti in relazione all’applicabilità della soglia limite:

  • alla singola ritenute trattenuta;
  • alla somma delle ritenute trattenute nella finestra temporale indicata.

Attesa di chiarimenti da parte dell’ agenzia delle entrate

Resta inoltre da chiarire anche:

  • Se la soglia è applicabile anche alle ritenute d’acconto trattenute nel mese di dicembre 2016 il cui termine di versamento naturalmente sarebbe scattato il 16.01.2017;
  • Il corretto comportamento con riferimento alle eventuali ritenute d’acconto operate dal 21 dicembre al 31 dicembre (visto che il secondo termine di versamento è indicato dallo stesso comma 36 nel 20 dicembre).

Resta impregiudicata la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, con sanzioni modulate in relazione al ritardo di versamento rispetto alla scadenza originaria.

Applicazione delle nuove norme già dai versamenti di gennaio 2017, soglia da verificare mese dopo mese e possibilità di proseguire con i pagamenti cadenzati secondo le vecchie regole.

Sono questi i chiarimenti delle Entrate a Telefisco 2017 sul tema delle ritenute Irpef effettuate dal condominio in qualità di sostituto d’imposta nei contratti di appalto.

Il condominio, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto a operare – all’atto del pagamento – una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta dovuta sui corrispettivi, per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa.

La ritenuta deve essere versata utilizzando il mod. F24

La ritenuta deve essere, generalmente, versata con F24 entro il 16 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata.

Con un’aggiunta all’articolo 25-ter del Dpr 600/73, la legge di Bilancio 2017 (articolo 1, comma 36) ha previsto – dal 1° gennaio 2017 – che il versamento della ritenuta non va più effettuato entro il 16 del mese successivo se l’importo da versare per uno specifico condominio è al di sotto di 500 euro.

Perciò, se l’importo delle ritenute è inferiore a tale soglia, il versamento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno e il 20 dicembre.

In caso di superamento del limite, invece, il versamento rimane al 16 del mese successivo a quello di effettuazione della ritenuta.

Decorrenza delle novità – Versamento cumulativo ritenute di acconto

Il primo punto su cui si pronuncia l’Agenzia è la decorrenza della novità.

Le Entrate precisano che la norma riguarda anche le ritenute effettuate a dicembre 2016 da versare nel 2017. E aggiungono che l’obbligo di versamento a gennaio sussiste solo se si supera la soglia.

Calcolo della soglia per il versamento

Per calcolare la soglia, invece, l’Agenzia afferma che si devono sommare mese dopo mese le ritenute e pagarle nel primo mese successivo a quello in cui la soglia viene superata.

Ad esempio, se a febbraio sono state effettuate ritenute per 400 euro e a marzo altre ritenute per 400 euro, il totale di 800 euro supera la soglia e fa scattare il versamento entro il 16 aprile.

Obbligatorietà delle nuove tempistiche di versamento

Ultimo aspetto chiarito riguarda l’obbligatorietà o meno delle nuove tempistiche di versamento.

Le Entrate spiegano che il condominio può tranquillamente continuare a effettuare il pagamento delle ritenute (anche se di importo inferiore a 500 euro) secondo le scadenze ordinarie, senza incorrere in sanzioni.

Resta, invece, ancora da chiarire quale periodo indicare nel modello F24. Ciò in relazione al fatto che, visti i chiarimenti rilasciati, potrebbe ben accadere che nel corso di un determinato anno si debbano fare versamenti riferiti a ritenute operate in annualità diverse.

Obblighi dei sostituti di imposta – Versamento cumulativo ritenute di acconto

Nella situazione di specie i condomini agiscono da sostituti di imposta e dovranno provvedere, nei termini di legge, a versare la ritenuta all’Erario.

La Legge di Bilancio, n. 232 del 11.12.2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21.12.2016 ha introdotto una novità.

Con riferimento ai Condomini e Supercondomini, ha riformato i termini di versamento delle Ritenute d’acconto su contratti di appalto, nella misura del 4%.

D’ altro canto ha mantenuto invariati i termini di versamento per le ritenute del 20% con riferimento alle prestazioni professionali o di lavoro autonomo.

L’articolo 1 comma 36 della Legge di Bilancio infatti, ha previsto, con decorrenza dal 01.01.2017, il versamento cumulativo delle ritenute d’acconto al 4% operate in relazione ai contratti di appalto e di servizi, da eseguirsi sempre entro il giorno 16 ma solo al raggiungimento dell’importo di € 500,00.

Qualora non si raggiunga tale importo le ritenute dovranno comunque essere versate entro il 30.06 ed entro il 20.12. Invariati invece i termini per gli altri adempimenti (certificazione e dichiarazione).

Obiettivi della norma

L’obiettivo è sicuramente quello di ridurre gli adempimenti a carico del Condominio e conseguente anche i relativi costi di gestione.

Alcune questioni, come abbiamo del resto sottolineato, in occasione del recente convegno annuale organizzato dalla stampa specializzata in collaborazione con funzionari dell’Agenzia delle Entrate e massimi esperti, sono state chiarite per una corretta gestione delle novità.

In particolare è stato precisato che:

  • il versamento delle ritenute d’acconto operate solo dopo il raggiungimento della soglia di € 500,00 rappresenta una facoltà e non un obbligo; l’amministratore può quindi continuare ad eseguire i versamenti con modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del corrispettivo;
  • in caso di mancato versamento in relazione al raggiungimento della soglia non è prevista l’applicazione di sanzioni, salvo quelle ordinarie per omessi versamenti di ritenute;
  • la nuova norma si applica a far data dai versamenti da eseguirsi successivamente all’entrata in vigore della Legge di Bilancio (01.01.2017); conseguentemente poiché il primo versamento ricorreva il 16.01.2017, la nuova disciplina risultava applicabile già con riferimento alle ritenute operate nel mese di dicembre 2016;
  • il versamento “cumulativo” dovrà essere eseguito al superamento della soglia di € 500,00 indipendentemente dal periodo di effettuazione delle ritenute.

Dubbi residui – Versamento cumulativo ritenute di acconto

Rimane ancora un dubbio, poiché nel caso in cui il Condominio decida di avvalersi della procedura semplificata di versamento (ovvero al superamento della soglia) ma ciò avvenga nelle due date previste (30.06 e 20.12) si pone il problema di come trattare le ritenute trattenute sui pagamenti effettuati con data successiva il 21.12.

Dalle indicazioni, anche se sarebbe necessario un chiarimento autorevole in merito, si ritiene che le ritenute effettuate in questo periodo, se non superiori alla soglia, vadano a sommarsi con quelle effettuate nei mesi successivi e conseguentemente versate al superamento dei € 500,00.

Da qui la necessità di capire se nel modello F24 dovranno essere indicati separatamente i due periodi di imposta ai fini della successiva certificazione delle stesse da rilasciare ai percettori dei corrispettivi.

 

Antonio Azzaretto:
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