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Verbale di assemblea, firma del presidente e del segretario

Verbale assemblea condominio: necessaria la firma di presidente e segretario

La delibera dell’assemblea di condominio è nulla se non sono state apposte le sottoscrizioni del segretario e del presidente: essa, infatti, in tali casi, è carente dei requisiti minimi essenziali previsti dalla legge.

A dirlo è una recente sentenza del Tribunale di Benevento [1] con cui è stata annullata una delibera che aveva approvato alcuni rendiconti dai cui risultava un credito dell’amministratore contestato, però, dal condominio.

Secondo il giudice campano, quando sul verbale manchi la firma del presidente e del segretario, la delibera dell’assemblea è nulla o, addirittura, inesistente. Un modo per sanarla, tuttavia, ci sarebbe: quello di sopperire al vizio con una successiva deliberazione che ratifichi l’operato e le decisioni della prima.

Le delibere senza sottoscrizione del presidente e dal segretario sono da ricomprendere tra le delibere prive degli elementi essenziali che, in base alle sezioni unite della Corte di cassazione [2], sono da considerarsi nulle.

Altra sentenza della Cassazione ha ritenuto che le dichiarazioni dei condomini contenute nel verbale d’assemblea condominiale, anche se privo della sottoscrizione del presidente e del segretario, sono da considerarsi “dichiarazioni di scienza”: in pratica sarebbero alla pari di una confessione stragiudiziale con effetti solo nei confronti dei condòmini consenzienti.

Non tutti i giudici concordano con questa interpretazione. La stessa Cassazione, diversi anni fa [4] si era espressa in tal senso.

Invece, è da segnalare l’orientamento del Tribunale di Genova [5] secondo cui solo la firma del segretario è essenziale; al contrario, la mancata sottoscrizione del presidente (poiché non serve a determinare l’assunzione di paternità dell’atto, ma attiene al semplice controllo della fedeltà e della completezza della verbalizzazione) non comporta la nullità del verbale.

[1] Trib. Benevento sent. n. 1595/2014. [2] Cass. S.U. sent. n. 4806/2005. [3] Cass. sent. n. 23687/2009. [4] In senso contrario cfr. Cass. sent. n. 212/1972 e n. 2812/ 1973. [5] Trib. Genova, sent. dell’8.02.2012.
http://www.laleggepertutti.it/60745_ver … jePNN.dpuf

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