Il verbale di assemblea falso si verifica quando il segretario scrive fatti non veri.
In questo caso il segretario non commette reato.
Questo comportamento, infatti, si può qualificare come una falsità ideologica in scrittura privata, che non è punita dal codice penale [1].
Secondo alcuni autori, in questo caso l’illecito penale non scatta, in quanto manca l’elemento del “profitto con altrui danno” come conseguenza dell’induzione in errore dell’altra parte.
Dunque, non si può querelare l’amministratore, il presidente o il segretario dell’assemblea solo perché hanno scritto fatti non veri o in modo diverso da come sono avvenuti.
Chi redige il verbale di assemblea?
Ricordiamo, a riguardo, che la legge non richiede più, per la validità dell’assemblea, la nomina di un presidente.
La nomina del segretario, invece, non è mai stata prevista.
Tuttavia questi due ruoli sono ormai entrati nell’ uso comune e la nomina viene solitamente effettuata dopo che l’amministratore, dando atto della regolarità della convocazione e del raggiungimento quorum costitutivo, dichiara l’ apertura della discussione sui punti all’ ordine del giorno.
In ogni caso, secondo la Cassazione [2], l’assemblea è valida anche senza la nomina del presidente o segretario.
Come contestare la veridicità del verbale di assemblea
Poiché né l’amministratore di condominio, né il presidente o il segretario dell’assemblea sono pubblici ufficiali, il verbale non è un atto pubblico e, pertanto, lo si può contestare facilmente, senza bisogno di proporre una querela di falso.
Secondo la giurisprudenza [3], infatti, il verbale di assemblea si presume essere corrispondente al vero, ossia che riporti i fatti per come effettivamente verificatisi e accaduti in assemblea.
Il singolo condòmino, però, ha la possibilità di dimostrare il contrario, purché ne fornisca le prove. Vediamo in che modo.
Per contestare la veridicità di un verbale di assemblea e dimostrare che i fatti sono andati diversamente o che sia stato omesso un particolare importante, il condòmino interessato deve impugnare il verbale entro 30 giorni dalla sua comunicazione.
Lo deve fare instaurando una causa in tribunale, con la difesa di un avvocato.
Su di lui, infatti, grava il cosiddetto onere della prova, poichè deve dimostrare i fatti che egli assume essere avvenuti.
Il che significa, verosimilmente, portare le dichiarazioni testimoniali di altri condomini che confermino la sua tesi.
Che succede se non viene redatto?
Il codice civile [4] impone la redazione del verbale di assemblea in modo da consentire a tutti i condomini di controllarlo ed eventualmente impugnarlo.
La firma da parte del presidente non è requisito per la validità del verbale stesso (del resto la stessa figura del presidente, come detto, non è necessaria).
Pertanto, sia che sul verbale manchi la firma del presidente che quella di tutti i condomini, il verbale è ugualmente valido [5].
Si può redigere in un momento successivo all’assemblea?
In realtà non esiste una norma che imponga la redazione del verbale di assemblea contestualmente allo svolgimento dei lavori.
Il codice civile [6] stabilisce soltanto che “il verbale deve essere redatto senza ritardo”.
Lascia intendere, pertanto, che la sua redazione non dev’essere per forza contestuale in caso di condominio [7].
Cosa deve contenere il verbale di assemblea?
Il verbale deve sempre indicare l’elenco dei condomini intervenuti di persona o per delega, i nomi di quelli assenzienti o dissenzienti, con i rispettivi valori millesimali.
È valido se, pur riportando i nomi dei soli partecipanti astenuti o che hanno votato contro, consente di stabilire per differenza chi ha votato a favore.
[1] L’art. 485 cod. pen. sanziona solo le falsità materiali in scrittura privata. [2] Trib. Genova, sent. del 21.07.2004 e Trib. Milano sent. del 31.03.2003. [3] Cass. sent. n. 5709/1987. [4] Art. 1137 cod. civ. [5] Trib. Bari, sent. del 10.06.2011. [6] Art. 2375 cod. civ. [7] Trib. Palermo sent. del 25.03.2015.