La Corte, chiamata a pronunciarsi in materia di condominio, ha dichiarato pienamente valida e legittima la delibera condominiale che, disciplinando l’uso del garage comune a 12 condomini, ma dotato di 11 posti macchina, aveva stabilito che i condomini potevano parcheggiare non più di un’auto per ogni unità abitativa secondo determinati turni e disponendo che nessun condomino avrebbe potuto occupare lo spazio a lui non assegnato, anche nel caso in cui il condomino avente diritto non occupasse l’area di parcheggio a lui riservata.
Secondo la Corte detta delibera non costituisce violazione degli articoli 1102 e 1138 del Codice Civile, non essendovi nel caso di specie una limitazione dei diritti dei condomini, pur non essendo tutti proprietari di autovetture, posto che, “in tema di condominio, è legittimo sia l’utilizzazione della cosa comune da parte del singolo condomino con modalità particolari e diverse rispetto alla sua normale destinazione … sia l’uso più intenso della cosa, purché non sia alterato il rapporto di equilibrio tra tutti i comproprietari, dovendosi a tal fine avere riguardo all’uso potenziale in relazione ai diritti di ciascuno (Cass. 19-1-2006 n.972; Cass. 9-11-1998 n. 11268)”. Diversamente, nel caso di specie, l’uso più intenso da parte di un condomino potrebbe menomare il pari diritto degli altri condomini all’utilizzazione della cosa comune.
“Di conseguenza, la delibera assembleare che, in considerazione dell’insufficienza dei posti auto in rapporto al numero dei condomini, ha previsto l’uso turnario e stabilito l’impossibilità, per i singoli condomini, di occupare gli spazi ad essi non assegnati anche se i condomini aventi diritto non occupino in quel momento l’area parcheggio loro riservata, non si pone in contrasto con l’articolo 1102 c.c., ma costituisce corretta espressione del potere di regolamentazione dell’uso della cosa comune da parte dell’assemblea.
Pertanto, la volontà collettiva, regolarmente espressa in assemblea, volta ad escludere l’utilizzazione, da parte degli altri condomini, degli spazi adibiti a parcheggio eventualmente lasciati liberi, non si pone in contrasto con il diritto dei singoli condomini all’uso del bene comune e non comporta una violazione dell’articolo 1138 c.c.. Nella specie, infatti, non si tratta di impedire il godimento individuale di un bene comune, ma di evitare che, attraverso un uso più intenso da parte dei singoli condomini, venga meno, per gli altri, la possibilità di godere pienamente e liberamente della cosa comune durante i loro turni, senza subire alcuna interferenza esterna”.