Uso improprio del water e rottura della condotta fecale. Chi ne risponde? Il condominio o il condomino?
Avv. Leonarda Colucci scrive…
Una recente sentenza emessa dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere analizza un caso inerente la responsabilità da cose in custodia gravante sul condominio.
Il fatto. La questione giunta all’esame del Tribunale campano riguarda l’impugnazione di una sentenza di primo grado emessa dal giudice di pace che aveva respinto la richiesta di risarcimento dei danni avanzata, nei confronti del condominio, dalla proprietaria di locali a piano terra dello stabile a fronte dei danni sopportati in seguito alla rottura della condotta fecale.
Già in primo grado, infatti, il giudice di pace aveva evidenziato che non potevano essere accolte le richieste dell’attrice che riteneva responsabile il condominio per i danni in questione, poiché in questa fase di giudizio era stato constatato che gli stessi erano stati determinati dalla caduta, all’interno di un appartamento dell’edificio condominiale, di un oggetto pesante nel “water” che, a sua volta, aveva causato la rottura della condotta.
Sulla base di tale accertamento il giudice di pace aveva puntualizzato che il fatto del terzo (proprietario dell’appartamento ove si era verificata la caduta dell’oggetto pesante nel water) esclude la responsabilità del soggetto tenuto alla custodia della cosa fonte di danno e quindi, nel caso di specie, del condominio.
La decisione. La sentenza emessa dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere condivide le conclusioni della sentenza di primo grado, e focalizza tutta la vicenda sull’interpreazione dell’articolo 2051 del codice civile norma che dispone che ciascuno è responsabile per il danno cagionato da cose in custodia salvo che provi il caso fortuito. (cfr. Cass. Civ., sez.III, 19 maggio 2011, n.11016).
La sentenza evidenzia che l’articolo 2051 del codice civile individua una forma di responsabilità oggettiva che scaturisce dall’esistenza di un rapporto di custodia fra il responsabile e la cosa che ha determinato l’evento lesivo; il custode di un bene, quindi, resta responsabile fino a quando non interviene un elemento esterno che viene ad interrompere il nesso causale fra cosa ed evento.
Nel momento in cui interviene tale elemento esterno (che nel caso di specie coincide con la caduta di un oggetto pesante nel water), incombe su colui che chiede il risarcimento dei danni subiti (proprietaria dei locali al piano terra) il nesso causale fra la cosa e l’evento lesivo che si è verificato; mentre d’altra parte incombe sul convenuto (nel caso di specie condominio) la prova del caso fortuito e cioè il verificarsi di un fatto imprevedibile ed inevitabile per sottrarsi dalla propria responsabilità.
La custodia dei beni. Occorre ricordare, a tal proposito, che il condominio di un edifico è custode dei beni e dei servizi comuni di conseguenza su tale ente incombe l’onere di adottare tutte le misure necessarie in modo da evitare che tali beni possono arrecare danni, in buona sostanza quindi il condominio è responsabile per i danni arrecati, dai beni o servizi comuni, alle singole proprietà esclusive. (Cass. Civ. sez. III, sentenza n. 6753 del 6 aprile 2004; Cass. Civ. sez.III, sent. 5326 del 10 marzo 2005).
Nel caso di specie il condominio, chiamato in giudizio dalla proprietaria dei locali a piano terra, ha invece dimostrato che la rottura della condotta fecale è stata provocata non a causa del deterioramento dell’impianto di scarico, che lo avrebbe visto sicuramente responsabile dell’accaduto, bensì dall’introduzione di un oggetto pesante nel water collocato nell’ambito di uno degli appartamenti di proprietà esclusiva.
Il condominio, quindi, nel momento in cui ha dimostrato che la rottura della condotta fecale è stata causata dal verificarsi di un evento imprevedibile ed inevitabile (caduta di oggetto pesante nell’appartamento di proprietà esclusiva), non può più essere considerato responsabile dei danni lamentati da uno dei condomini .
Nel caso di specie il fatto imprevedibile ed inevitabile che esonera il condominio dalle sue responsabilità coincide con l’uso improprio del water da parte di uno dei proprietari degli appartamenti dello stabile, ove si stavano svolgendo lavori di ristrutturazione e la caduta di un oggetto pesante nel water ha prodotto come effetto la rottura della condotta fecale che ha provocato danni ai locali a piano terra di proprietà di una dei condomini.
La sentenza in commento, inoltre, ha stabilito che non può essere accolta la tesi della proprietaria dei locali a piano terra nel momento in cui la stessa afferma che nel caso in questione il custode (condominio) sarebbe responsabile anche per il “ fatto ignoto attribuibile al terzo”.
La sentenza in commento ha rilevato che questa affermazione è contraddittoria poiché se un fatto è attribuibile al terzo non è ignoto. Stabilendo proprio questo principio la sentenza evidenzia un aspetto molto importante è cioè quello che rileva che “ogni fattore estraneo al rapporto causale cosa in custodia- danno costituisce caso fortuito che esclude la responsabilità del custode”.
Seguendo tale ragionamento, quindi, la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere ha stabilito che il condominio non è responsabile per la rottura della condotta fecale e per i danni sopportati a causa di tale evento da una dei condomini, se tale evento è stato determinato dalla condotta di un terzo soggetto ( proprietario dell’appartamento ove si è verificato un uso scorretto del water).
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