Uso del giardino condominiale
E’ usuale che i condomini, nel cortile interno o in uno spazio interposto tra la facciata e la pubblica via, siano dotati di un giardino che, salvo diversa disposizione del titolo, deve ritenersi di proprietà comune.L’art. 1117 c.c. non menziona espressamente il giardino tra le cose che devono considerarsi di proprietà comune.
In tal senso si è rivelata utile l’opera della Corte di Cassazione a dire della quale, nel termine cortile possono ritenersi compresi anche i vari spazi liberi disposti esternamente alle facciate dell’edificio – quali gli spazi verdi, […] – che, sebbene non menzionati espressamente nell’art. 1117 cod. civ., vanno ritenute comuni a norma della suddetta disposizione (Cass. 9 giugno 2000, n. 7889).
La condominialità di questi beni va rintracciata nel fatto che gli stessi si pongono una posizione di accessorietà rispetto a quelli di proprietà esclusiva essendo funzionali ad un loro miglior godimento. Chiarito ciò è lecito domandarsi: i singoli condomini che uso possono fare di questo bene comune?
L’utilizzazione, salvo diversa disposizione del regolamento di condominio di origine contrattuale, è quella consentita dall’art. 1102 c.c.: in sostanza ogni condomino potrà utilizzare la cosa comune nel modo che ritiene più opportuno purché ciò non alteri la destinazione della cosa o non impedisca agli altri condomini di farne parimenti uso.
Ciò che la norma tutela non è l’uso identico e contemporaneo ma il diritto di ognuno ad usare la cosa nel modo che ritiene più opportuno. E’ chiaro quindi che l’uso della cosa comune può essere differente da condomino a condomino, l’importante è che il tutto si svolga in modo tale da evitare l’insorgenza di reciproci conflitti.
In relazione al giardino le questioni che si pongono sono sostanzialmente legate alla piantumazione degli alberi effettuata su iniziativa del singolo. In questo caso, se il regolamento contrattuale non dice nulla in merito, non si potrà impedire al condomino di innestare un albero (o una pianta) in uno spazio che per definizione è destinato a contenerle. La spesa sostenuta dal singolo comproprietario per quest’operazione resterà a suo totale carico salvo riconoscimento della spesa da parte dell’assemblea.
Più singolare ma certamente ricorrente nella pratica quotidiana è il caso relativo all’ uso dello spazio verde per coltivare ortaggi o verdure. Capita spesso, infatti, che i condomini usino come se fosse un orto il piccolo pezzo di terra comune. E’ lecito tutto ciò? La risposta varia a seconda della destinazione d’uso di quella parte comune.
Se, ad esempio, dallo stato dei luoghi (o dal regolamento di origine contrattuale) è possibile desumere che lo spazio verde è destinato esclusivamente per l’abbellimento dell’edificio condominiale, è evidente che usarlo, anche solo in parte, per coltivarlo altera la sua destinazione e quindi integra un uso vietato del bene.
Allorquando, invece, nulla è stabilito e nulla si può desumere (si pensi ad una zona di terra completamente in disuso) quell’uso potrà essere considerato lecito purché non sia lesivo del diritto degli altri condomini nei termini sopra specificati.
Fonte: Avv. Alessandro Gallucci