Uso del contante per pagamento di spese condominiali
D.ssa Maria Adele Venneri scrive…
Il 24 settembre, il Ministero dell’Economia e delle finanze, rispondendo ad un’interrogazione a risposta immediata, ritorna sulla questione dell’uso del contante per il pagamento delle spese condominiali.
Il quesito.
La domanda posta parte dal presupposto che dal 18 giugno 2013 è in vigore la nuova disciplina civilistica del condominio, a seguito della L. n. 220/2012.
Tra gli adempimenti amministrativi e contabili introdotti dalla novella legislativa figura l’obbligo, imposto all’amministratore, “ … a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio…”, ex art. 1129, comma VII, Cod. Civ..
L’articolo novellato, dunque, introduce il principio della tracciabilità delle somme di gestione condominiale.
Questi nuovi obblighi a carico degli amministratori hanno creato, però, non poche preoccupazioni tra gli addetti al settore.
La previsione dell’obbligo di cui all’articolo succitato rischia di arrestare la gestione condominiale.
Infatti, i deputati interroganti ( Pisano e altri) hanno rilevato che i nuovi obblighi hanno rischiato di "paralizzare la gestione condominiale, imponendo un divieto assoluto all’amministratore di prelevare o depositare dei contanti dal conto corrente" e hanno suggerito di consentire all’amministratore di versare o prelevare contante dal conto corrente, anche mediante l’indicazione di una generica causale, "purché della gestione del denaro vi sia dettagliato riscontro nella contabilità condominiale" tramite annotazioni analitiche.
La risposte del MEF.
Il vice ministro dell’economia, Luigi Casero, contrariamente, ha respinto l’interpretazione dei deputati perché non avrebbe consentito la piena tracciabilità di tutte le movimentazioni bancarie.
Il vice ministro, dunque, citando la Nota, Prot. DT 10492, (emanata dal Dipartimento del Tesoro il 5 febbraio 2014), che in relazione al divieto di contante nel pagamento dei canoni di locazione, richiama la L. n. 231/2007 che fissa a 1.000,00 euro il limite per libera circolazione dei contanti, chiarisce che "tale interpretazione possa essere ragionevolmente estesa anche alla fattispecie oggetto dell’interrogazione"
La nota sulla tracciabilità dei canoni di locazione, si è occupata, infatti, del problema analogo dell’uso del contante per pagare gli affitti.
Richiamando la suddetta Nota (nella parte in cui si riferisce ai rapporti di locazione), ha affermato, dunque, che la soglia di criticità scatta solo dopo i mille euro in contanti e che la finalità della legge di conservare traccia delle transazioni in contante "può ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro al pagamento del canone di locazione".
Pertanto ora, secondo il MEF, tale principio può essere esteso e applicato anche per l’uso di denaro contante nel condominio.
Con un’adeguata documentazione, dunque, il problema del passaggio di contanti, sempre sotto il limite di mille euro, non sussiste.
Alla luce della recentissima risposta del Mef l’uso del contante è consentito ma occorrerà:
sempre rispettare il limite dei mille euro per non incorrere nell’irrogazione delle sanzioni anti-riciclaggio;
e dovrà essere strettamente tracciato.
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