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I raccordi che collegano gli scarichi verticali delle acque reflue in un palazzo, vale a dire le "braghe", sono condominiali. E, in caso di guasto, rispondono, secondo le loro quote, tutti i condomini che sono connessi alla colonna comune e non solo il privato verso il cui appartamento è diretto l’innesto. Lo ha chiarito la Corte di cassazione con la sentenza 778 del 19 gennaio scorso, che ha stabilito la responsabilità del condominio per un danno da infiltrazione cagionato a un immobile dalla braga di raccordo tra la colonna e il lavello privato.
Si tratta di un tema che scatena il contenzioso. Infatti, in caso di rottura e di infiltrazioni negli appartamenti, occorre verificare se l’inconveniente sia avvenuto in una parte privata, per cui responsabile sarà il singolo condomino verso il quale la diramazione è diretta, ovvero in una parte condominiale, nel qual caso risponderanno, secondo le loro quote, tutti coloro che sono collegati alla colonna comune.
Ora, mentre sono senz’altro condominiali gli scarichi delle acque reflue orizzontali, posti presso le fondamenta dell’edificio, è meno netta la qualificazione degli scarichi verticali, vale a dire le colonne che, dall’ultimo piano, raccolgono le acque reflue dalle unità immobiliari, fino a confluire nella rete orizzontale. Le colonne verticali sono costituite da tratti di tubo (i "collettori") collegati da innesti (le "braghe") che connettono anche la colonna alle singole proprietà con le loro diramazioni.
Spesso il guasto si verifica nella braga, nel punto di collegamento tra il "bicchiere" (il punto dove si inserisce il tratto di colonna) e la diramazione verso i sanitari privati. L’attribuzione della responsabilità, in questo caso, è dibattuta. Infatti, secondo un’interpretazione, deve rispondere il privato perché il raccordo è stato previsto dal costruttore per consentire la diramazione verso l’appartamento; mentre secondo un’altra interpretazione – sostenuta anche dalla sentenza 778/2012 della Cassazione – il corpo di raccordo è necessario per consentire la continuazione della colonna comune ed è, pertanto, condominiale.
Il problema, di fatto, si presenta quotidianamente. Le colonne verticali, infatti, in genere non sono costruite con moderni materiali plastici, ma con composti contenenti amianto, che andrebbero smaltiti e che comunque si usurano nel corso degli anni. Le polizze globali fabbricato, pur coprendo i danni imputabili sia a parti private sia a parti comuni, non indennizzano per intero il danno, per la presenza di franchigia o l’insufficienza del valore assicurato. In genere, le polizze intervengono per indennizzare la ricerca e la riparazione del guasto presso il titolare della diramazione e per indennizzare gli immobili sottostanti che sono stati danneggiati. Ma i problemi sorgono per la differenza non coperta. Se la rottura si trova in parte privata il proprietario non avrà alcun diritto a vedersi rimborsare, dal condominio, tutti i costi di rottura nella propria abitazione ma, anzi, sarà tenuto a risarcire i danneggiati; mentre se la rottura è imputabile a parte comune, il condominio dovrà risarcire sia i danneggiati, sia colui presso il quale si sia intervenuti per porre rimedio al problema.