La TOSAP (tassa occupazione spazi e aree pubbliche) si paga anche per le griglie di aerazione del garage condominiale sotterraneo.
È quanto emerge dall’ ordinanza 1° giugno 2016, n. 11449, della Sesta Sezione Civile – T della Cassazione.
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso proposto nell’interesse di un Condominio.
La controversia riguardava un avviso per TOSAP – oltre sanzioni – emesso per l’occupazione di suolo pubblico.
In particolare l’ imposta era in riferimento all’apposizione di griglie di aerazione per il garage condominiale, in aree già di proprietà del Comune e cedute in diritto di superficie ipogeo.
L’atto impositivo è stato confermato in primo grado.
Invece i giudici dell’appello hanno ritenuto giustificata la disapplicazione delle sanzioni, ricorrendo l’ipotesi dell’obiettiva incertezza sulla portata o sull’ambito di applicazione della norma tributaria.
Una volta approdata in Cassazione, la causa si è chiusa con la definitiva conferma del verdetto di seconde cure.
La CTR della Toscana ha evidenziato, in primo luogo, che “non risulta in atti il diritto reale di superficie relativamente alle griglie di aerazione, essendo tra l’altro irrilevante che l’occupazione sia irreversibile”.
Inoltre, Il Collegio di secondo grado, ha fatto leva sulla mancanza, nell’atto di convenzione con il Comune, della previsione di un trattamento fiscale di favore per le griglie in questione.
Perciò alla CTR la pretesa del Comune è sembrata legittima.
Dal canto suo il Condominio ha adito la Suprema Corte sostenendo che il presupposto della TOSAP sia un’occupazione (duratura o temporanea) di tipo “reversibile” e non “irreversibile” come nel caso di specie.
In quanto trattandosi di griglie che costituiscono componente naturale (indispensabile ed essenziale) del diritto di superficie ipogeo regolato dalla convenzione con il Comune.
Ebbene, gli ermellini non hanno condiviso il ragionamento di parte ricorrente. – Tosap per griglie di aerazione
Innanzitutto i supremi giudici hanno rilevato l’impossibilità di conoscere il contenuto della convenzione citata dal Condominio.
Ciò in quanto quest’ultimo non ne ha compiutamente riportato il contenuto in ricorso.
Né ha indicato alla Corte dove la convenzione medesima è stata prodotta nei gradi di merito.
In ogni caso i supremi giudici hanno ritenuto l’impugnazione infondata, in quanto oggetto dell’atto impugnato è l’occupazione di suolo pubblico determinata da griglie di aereazione poste su suolo pubblico a vantaggio del garage condominiale.
Sicché è corretto il ragionamento decisionale del giudice di merito in quanto il presupposto impositivo, in tema di TOSAP, va individuato, ai sensi degli artt. 38 e 39 del D.Lgs. n. 507 del 1993, nell’occupazione che comporti un’effettiva sottrazione della superficie all’uso pubblico.
“Siffatto presupposto si è realizzato nell’ipotesi in esame, considerato che con l’apposizione delle griglie si limita l’uso collettivo della parte del suolo pubblico su cui sorgono tali griglie.
Con la relativa sottrazione della superficie all’uso pubblico a vantaggio di un uso particolare del suolo da parte del Condominio”.
La Suprema Corte non ha mancato di considerare che l’apposizione di griglie di aerazione non costituisce affatto “occupazione irreversibile”.
Atteso che le stesse, pur incidendo sull’utilizzo del suolo pubblico, non ne modificano la natura e non ne compromettono la destinazione.
Infatti, a seguito della loro rimozione, cessa il godimento individuale, con rispristino dell’uso collettivo.
Peraltro le griglie di aerazione non sono essenziali e connaturate al diritto di superficie ipogeo, posto che il garage sotterraneo ben può essere aerato con altri sistemi.