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Tosap in condominio

Tosap in condominio

Tosap in condominio, ovvero tassa per l’occupazione di suolo e aree pubbliche; uno dei (tanti) tributi richiesti dall’amministrazione pubblica per le attività comune svolte dalle persone.

L’art. 38 del d.lgs. n. 507/93 che delinea l’oggetto della tassa per l’occupazione di suoli e aree pubbliche specifica che:

Soggetto passivo tosap in condominio

“Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province”.

Ai commi successivi è chiarito che sono tassabili anche le occupazione del sottosuolo (es. con tubature) e del soprassuolo (es. insegne di attività commerciali) pubblici, ma che non sono soggette alla tassa, ad esempio, i balconi (art. 38, secondo comma, d.lgs. n. 507/93).

Parti comuni: il suolo ed il sottosuolo

La medesima norma in esame specifica che la tassa è dovuta anche nel caso di spazi ed aree private sulle quali “risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio”.

Nel delineare i soggetti attivi e passivi del tributo il successivo articolo 39 specifica che “la tassa è dovuta al comune o alla provincia dal titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico nell’ambito del rispettivo territorio”.

Il d.lgs. n. 507/93 e i vari regolamenti locali dei comuni di riferimento delineano con chiarezza la misura del tributo in ragione a vari parametri anche spazio-temporali.

La Tosap riguarda il condominio principalmente per tre motivi:

a) passo carrabile;
b) griglie di aerazione delle intercapedini posizionate sul marciapiede comunale;
c) ponteggi installati nel caso di interventi manutentivi.

È evidente che le occupazioni che riguardano il condominio (come in verità ogni altro genere di occupazione) possono avere carattere permanente (griglia aerazione, passo carrabile) oppure temporaneo. La legge (art. 42 d.lgs. n. 507/93) delinea questa distinzione anche ai fini della misura dell’imposta.

Rispetto ai passi carrabili, che rappresentano occupazioni permanenti, l’art. 44 consente il pagamento di un’imposta in un’unica soluzione.

Recita la norma:

“La tassa relativa all’occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l’abolizione con apposita domanda al comune o alla provincia.

La messa in pristino dell’assetto stradale è effettuata a spese del richiedente” (art. 44, undicesimo comma, c.c.).

Ripartizione della Tosap in condominio

Come devono essere ripartite le spese per il pagamento della Tosap?

Innanzitutto bisogna vedere a cosa si riferiscono.

Le spese per i ponteggi, ad esempio riguarderanno tutti i condòmini e dovranno essere ripartite in ragione dei millesimi di proprietà in ragione del fatto che sono connesse all’esecuzione di interventi di manutenzione soggetti a quel criterio.

Resta ferma la possibilità di prevedere, con l’accordo tra tutti i condòmini, di un criterio di ripartizione uniforme per il tributo o comunque di un criterio particolare caso per caso.

La spesa è sempre a carico del proprietario e nel caso di usufrutto dell’usufruttuario (art. 1008 c.c.).

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Per ciò che mi riguarda, sono iscritto all’ albo dei Commercialisti ed Esperti contabili di Milano.

Tra le diverse attività, sono iscritto alla commissione di studio dei Commercialisti di Milano, la quale ha l’obiettivo di occuparsi di condominio e di amministrazione immobiliare.

Svolgo con passione attività di consulente di azienda per le comunità residenziali che abitano in condominio.

Essendo esperto in materie contabili ed aziendali, assumo incarichi di revisore della contabilità ai sensi dell’ art. 1130 bis del codice civile.

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