Luana Tagliolini scrive… Le «modificazioni delle destinazioni d’uso» delle parti comuni, finalizzate a soddisfare le esigenze d’interesse condominiale, hanno difficoltà a decollare per l’incertezza che suscita tale espressione se confrontata con quella che, prima dell’ entrata in vigore dell’articolo 1117ter del Codice civile, comprendeva tutte le innovazioni nell’articolo 1120, comma 1, del Codice civile. Deliberabili con un quorum quasi “proibitivo” (quattro quinti dei partecipanti al condominio e quattro quinti dei millesimi) …Leggi tutto
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