Supercondominio: obbligatoria la nomina dei rappresentanti dei singoli Condominii nei complessi residenziali con più di 60 partecipanti
Avv. Giuseppe Donato Nuzzo scrive…
Se nel grande complesso residenziale i singoli proprietari non provvedono a nominare un rappresentante per ogni edificio che compone il Supercondominio, provvederà il giudice ad istanza delle parti interessate.
La legge di riforma n. 220/2012, infatti, ha reso obbligatoria la designazione dei rappresentanti nei casi di cui all’art. 1117-bis c.c. quando i partecipanti al Supercondominio sono complessivamente superiori a sessanta (art. 67, comma 3, disp. att. c.c.).
È quanto emerge dall’ordinanza della Corte d’Appello di Milano pubblicata il 16 giugno 2015. In caso di inadempienza provvede il giudice a nominare i rappresentanti che devono gestire impianti e strutture comuni al Supercondominio.
La Corte territoriale ha accolto il reclamo di un ragioniere, nominato dal tribunale quale amministratore di un Condominio facente parte di un Supercondominio composto da otto edifici autonomi.
L’ amministratore aveva proposto ricorso ex art. 67 disp. att c.c. per la nomina dei rappresentanti degli altri condominii, ma il tribunale aveva respinto l’istanza in assenza della prova dell’incapacità delle assemblee (dei singoli condominii) a deliberare sulla gestione delle parti comuni al complesso residenziale. D’altro canto, i proprietari degli altri palazzi si erano opposti alla nomina dei rappresentanti, negando l’esistenza stessa di un Supercondominio.
Di parere contrario invece i giudici d’appello, che ritengono perfettamente integrata nella fattispecie l’ipotesi contemplata dall’art. 1117-bis c.c.: “casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiamo parti comuni ai sensi dell’art. 1117 ”.
In effetti, si tratta di 8 edifici, identificati con altrettanti nomi di persona e codici fiscali, con proprie tabelle millesimali distinte per condominio/Palazzo, con ingressi separati (ai quali si accede da un’unica portineria ed attraverso un cortile-giardino sul quale i singoli edifici si affacciano).
Ogni edificio presenta parti comuni proprie (quali ad esempio i tetti, le scale, le facciate, ecc.) e parti comuni all’intero complesso immobiliare. Insomma: gli otto Condominii costituiti dai singoli edifici formano un Supercondominio rappresentato da impianti e strutture comuni a tutti i fabbricati. Il totale dei proprietari esclusivi supera le 200 unità e, dunque, ricorrono le condizioni di cui al citato comma 3 dell’art. 67 disp. att. c.c., che così dispone: “nei casi di cui all’articolo 1117 bis del codice, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all’articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante all’assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominî e per la nomina dell’amministratore”.
Tale norma impone un vero e proprio obbligo di nominare i rappresentanti nel Supercondominio con più di 60 partecipanti. In mancanza di nomina – aggiunge la norma – ciascun partecipante può chiedere che l’autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. Inoltre, qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, il giudice provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine.
Cosi ricostruita la fattispecie, la Corte d’Appello ha provveduto alla nomina dei rappresentanti e condannato i condomini resistenti al pagamento delle spese processuali, ritenendo assolutamente irrilevante la prova circa il corretto funzionamento o meno delle singole assemblee per la gestione delle parti comuni. Ricorrendo i presupposti indicati nel citato art. 67 scatta l’obbligo di nomina, anche per via giudiziaria, dei rappresentanti dei singoli condominii.
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