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Revoca dell’ amministratore in SuperCondominio

Revoca amministratore in supercondominio

L’assemblea dei rappresentanti di condominio ha il potere di revocare l’amministratore del supercondominio.

Così ha confermato la Corte d’Appello di Palermo, con sentenza n. 867 del 27 maggio 2021,  la quale ha stabilito che l’amministratore del supercondominio può essere revocato dall’assemblea dei rappresentanti.

Infatti, la riforma introdotta dalla legge 220/2012 ha previsto all’articolo 67 delle disposizioni attuative del Codice civile, una particolare forma di composizione dell’assemblea del supercondominio costituito da più di 60 unità immobiliari.

La norma attribuisce ai soli rappresentanti di ogni condominio il diritto di deliberare sulle questioni riguardanti la gestione ordinaria delle parti comuni e sulla nomina dell’amministratore.

E’ evidente, a mio giudizio, che se l’ assemblea dei rappresentanti di supercondominio ha il potere di nominare l’ amministratore, per lo stesso motivo ha anche il potere di non nominarlo.

Fino alla sentenza di maggio, si poteva ritenere che i rappresentanti potevano intervenire solo per ciò che riguardava la nomina dell’amministratore.

Ciò in quanto la revoca, siccome non era menzionata tra gli incarichi, si poteva ipotizzare come un atto di straordinaria amministrazione.

Proprio sulla base di tale ragionamento il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 9844 del 30 agosto 2016 (giudice Rota), aveva ritenuto radicalmente nulla la delibera con cui i rappresentanti dei singoli plessi formanti un supercondominio avevano revocato l’amministratore in carica e nominato un altro in sua vece.

D’altro canto il legislatore, all’articolo 1136,comma 4 del Codice civile accomuna la nomina e la revoca ai fini delle maggioranze richieste per validamente deliberare.

Non si capisce perchè mai i rappresentanti di supercondominio, in caso rilevino delle criticità insanabili in sede di verifica del rendiconto, non possano in autonomia procedere a “non confermare” l’ amministratore in carica.

In questo caso una prossima assemblea si assumerebbe il compito di trovare un sostituto migliore.

Rappresentante in supercondominio

La figura del rappresentante del condominio in supercondominio è disposta nell’ art. 67 Disp Att. terzo e quarto comma del Codice Civile che recita quanto segue:

Art. 67 disp. att. terzo e quarto comma C.C.

Nei casi di cui all’ articolo 1117-bis C.C., quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all’ articolo 1136 C.C. quinto comma, il proprio rappresentante all’assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell’amministratore.

In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l’autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio.

Qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l’autorità giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine.

La diffida ed il ricorso all’autorità giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona dell’amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini.

Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto.

Il rappresentante risponde con le regole del mandato e comunica tempestivamente all’ amministratore di ciascun condominio l’ordine del giorno e le decisioni assunte dall’assemblea dei rappresentanti dei condominii.

L’ amministratore riferisce in assemblea.

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