Suddivisione delle spese legali
Le spese legali relative all’avvio di una procedura di ingiunzione, nei confronti del condomino moroso, sono a carico di tutti i condomini, in base alla tabella millesimale di proprietà, con esclusione del condomino moroso.
Solo successivamente – a seguito della mancata opposizione al decreto ingiuntivo ovvero del rigetto dell’opposizione – il condominio potrà recuperare le spese anticipate, in forza del principio di soccombenza, di cui all’art. 91, Codice di procedura civile, per il quale " il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa ".