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Condominio: chi paga le spese postali per i solleciti di pagamento

Condominio: chi paga le spese postali per solleciti di pagamento

Le spese postali per inviare solleciti di pagamento ai condòmini morosi sono “spese di amministrazione” sostenute nell’interesse di tutti i proprietari. Pertanto, tali spese non possono essere addebitate dall’amministratore ai condòmini morosi, salvo che ciò non sia previsto nel regolamento condominiale contrattuale (quello cioè approvato da tutti i condomini all’atto dell’acquisto dell’immobile) o deliberato all’unanimità dai condòmini stessi.

Pertanto, questi oneri dovranno essere ripartiti tra tutti, in base alle rispettive quote millesimali, come avviene per le altre spese condominiali.

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Invece, nel caso in cui l’amministratore agisca nominando un avvocato e questi ottenga dal tribunale un decreto ingiuntivo, in esso il giudice addebiterà tutte le spese vive sostenute dal condominio creditore nonché quelle legali. In tal caso il condomino debitore non potrà opporsi a tale aggravio in quanto detti importi rientrano nel titolo esecutivo (quale appunto è il decreto ingiuntivo) che, peraltro, in materia di oneri condominiali, è provvisoriamente esecutivo e consente l’immediato pignoramento.

Invece, per quel che riguarda la “penale”, la Corte di cassazione [1] ha affermato che “non rientra nei poteri dell’assemblea prevedere penali a carico dei condòmini morosi, le quali possono, in teoria, essere inserite soltanto in regolamenti cosiddetti contrattuali, cioè approvati all’unanimità”, per cui la delibera condominiale che ha previsto penali a carico dei morosi è nulla.

Sicché, nel caso prospettato, visto che non rientra nei poteri dell’assemblea prevedere penali a carico dei condòmini morosi, e che solo i regolamenti contrattuali, cioè approvati all’unanimità, possono, in teoria, inserire penali a carico dei condomini morosi, l’importo di 30 euro per ciascun sollecito, a titolo di penale non prevista nel regolamento condominiale, non è dovuto.

Infine, è il caso di ricordare che, secondo una giurisprudenza mai contrastata, in caso di contenzioso tra il condominio da un lato e il singolo condomino dall’altro, il condomino in lite con il condominio non può essere tenuto a concorrere alle spese legali di qualsiasi specie sostenute contro di lui. Secondo la Cassazione [2] il condomino soccombente in una lite giudiziaria contro il condominio non è tenuto a pagare, oltre alle spese liquidate con la sentenza definitiva, anche la quota divisa tra tutti i condomini delle maggiori spese erogate dal condominio per la causa stessa e non recuperate.

[1] Cass. sent. n. 10929 del 18.05.2011.
[2] Cass. sent. n. 2259/1954.

http://www.laleggepertutti.it/107316_co … -pagamento

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