L’ assemblea non ha il potere di approvare le spese personali attribuite ai singoli condomini, salvo che non si tratti di spese attribuite da una sentenza che sancisca la soccombenza del condomino.
A giudizio della giurisprudenza, aldilà della fondatezza o congruità delle somme richieste al singolo condomino, esula dai poteri della assemblea procedere all’ approvazione e conseguente imputazione di spese individuali che non attengano alla gestione comune.
Pertanto, non rientra tra le prerogative assembleari quelle di addossare ai condomini spese di natura personale.
Ciò posto che l’assemblea non è dotata di “autodichia”, cioè non può farsi giustizia da sé.
In particolare, per ciò che riguarda le spese postali relative ad incombenze di interesse comune (i costi delle raccomandate relative alla convocazioni di assemblea), le stesse devono essere ripartite per millesimi.
Pertanto esse devono trovare riscontro contabile nel rendiconto e nella relativa ripartizione.
La delibera dell’assemblea condominiale che approva le spese personali imputate al singolo condomino è nulla.
Ciò in quanto non rientra tra i poteri di tale organo collegiale.
L’assemblea non ha il potere di imputare al singolo condomino una determinata spesa senza che questa sia accettata e riconosciuta espressamente dall’ interessato.
È affetta da nullità la deliberazione dell’assemblea condominiale che incida sui diritti individuali di un condomino.
Come quella che ponga a suo totale carico le spese del legale del condominio per una procedura iniziata contro di lui, in mancanza di una sentenza che ne sancisca la soccombenza.
Rimborso della lettera di sollecito dell’ amministratore
L’ amministratore non ha titolo per addebitare personalmente la lettera di sollecito inviata al condomino moroso.
Nel caso il servizio sia stato previsto nella specifica analitica del compenso approvato dall’ assemblea, il relativo compenso va attribuito al condominio e ripartito per millesimi di proprietà.
Rimborso della lettera di sollecito del legale
A giudizio di chi scrive, le spese legali relative alla lettera di sollecito del legale, in caso risolvano il problema della morosità, possono essere addebitate al condomino, poichè chiariscono tra le parti la soccombenza delle eventuali pretese del condomino moroso.
Ovviamente le spese legali devono avere una logica corrispondenza ai valori di mercato correnti.
Rilievo della nullità della delibera che approvi le spese personali
La Cassazione ha avuto modo di precisare che la nullità della delibera possa essere fatta valere dallo stesso condomino che abbia partecipato all’assemblea.
Ciò anche quando questi abbia espresso voto favorevole alla deliberazione, ove con tale voto non si esprima l’assunzione o il riconoscimento di una sua obbligazione.
Poteri dell’ assemblea condominiale per ciò che concerne le sue attribuzioni
I poteri dell’assemblea condominiale sono quelli previsti dal codice civile all’ art. 1135 C.C.
In particolare l’assemblea dei condomini provvede:
1) alla conferma dell’amministratore e all’eventuale sua retribuzione;
2) all’approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l’anno e alla relativa ripartizione tra i condomini;
3) all’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore e all’impiego del residuo attivo della gestione;
4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori.
Se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti.