Spese di manutenzione: regole generali – In via generale, secondo l’art. 102, co. 6, D.P.R. 917/1986, si evidenzia che le spese di manutenzione non portate ad incremento del costo del bene sono deducibili nei limiti del 5% del costo di tutti i beni materiali ammortizzabili (così come risultante dal registro cespiti ammortizzabili all’inizio dell’esercizio).
Il caso – La sentenza in esame ha avuto per oggetto il caso di una società che aveva dedotto interamente nell’esercizio di sostenimento le spese di manutenzione straordinaria per rifacimento del tetto dell’immobile sede dell’attività di impresa e a spese di manutenzione di uno stampo. Dalla lettura della sentenza pare di capire che in entrambi i casi si trattasse di spese portate ad incremento del costo del bene.
Il comportamento adottato dal contribuente era stato contestato dall’Agenzia, che riteneva che tali spese non potessero essere dedotte interamente nell’esercizio. La tesi dell’Agenzia è stata avallata sia dalla CTP che dalla CTR. Di diverso avviso invece la Cassazione, secondo la quale la corretta interpretazione dell’art. 102, co. 6, del Tuir consente all’imprenditore di esercitare l’opzione tra la capitalizzazione delle spese incrementative quale aumento del costo del bene ammortizzabile, ovvero la loro deduzione immediata entro i limiti quantitativi prefissati (deduzione di importo non superiore al 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili; deduzione dell’eccedenza per quote costanti nei cinque esercizi successivi).
In sostanza, secondo la Cassazione, prescindendo dal comportamento contabile adottato, ai fini fiscali il contribuente, anche per le spese di natura incrementativa, può decidere se procedere alla deduzione nell’esercizio di sostenimento per un importo non superiore al 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili. Tale tesi contrasta con quanto sostenuto invece dall’Amministrazione Finanziaria nei richiamati interventi di prassi, in base ai quali le spese di manutenzione portate ad incremento del bene, in applicazione dei principi contabili, non trova applicazione il limite di deducibilità sancito dall’art. 102, co. 6, Tuir.