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Spese condominiali: prescrizione

Spese condominiali: prescrizione

Quando arriva l’amministratore a riscuotere le spese condominiali non è mai un bel momento e questo perché, oltre agli importi fissi (prevedibili con una certa facilità) ci sono spesso quelli variabili, collegati a esigenze straordinarie, conguagli, oneri legali o consumi per utenze centralizzate. Sono quelli che, di norma, incidono di più sulla “bolletta” da pagare all’amministratore di condominio.
Ma a volte, complice anche l’indolenza nell’attività di riscossione, le trattative e le concessioni, gli importi non vengono richiesti per diverso tempo e, quindi, “scadono” o meglio – come si dice in gergo giuridico – “cadono in prescrizione”. In altre parole, non bisogna più pagare!

Fermo restando che pagare i debiti condominiali è una questione anche di rispetto verso tutti gli altri proprietari di immobili – cui, altrimenti, verrebbero interrotti i servizi condominiali che, invece, questi hanno correttamente pagato – e che, in caso di morosità, esistono rimedi per il recupero dei crediti senza passare dal tribunale, una recente sentenza della Cassazione [1] ha chiarito entro quanto tempo si compie la prescrizione delle spese condominiali.

Dopo quanto tempo si prescrivono gli oneri condominiali?

Le spese condominiali – si legge in sentenza – si prescrivono in cinque anni. Questo perché si applica la norma del codice civile [2] che stabilisce tale termine per tutte le somme da pagarsi periodicamente almeno una volta all’anno o in termini più brevi. Di certo, la periodicità con cui vengono corrisposti gli interessi condominiali è inferiore al trimestre (talvolta sono mensili, altre bimestrali o trimestrali, a seconda degli accordi tra condomini e amministratore). Tuttavia, l’obbligo giuridico vero e proprio scatta dalla delibera di approvazione del rendiconto e dello stato di riparto, delibera che, appunto, va votata almeno una volta all’anno.

Da quando decorre il termine di prescrizione?

I cinque anni, dunque, cominciano a decorrere proprio dall’approvazione della suddetta delibera di approvazione del rendiconto, perché è da tale momento che scatta l’obbligo al pagamento.

[1] Cass. sent. n. 4489/14 (inedita).
[2] Art. 2948, n. 4, cod. civ.
http://www.laleggepertutti.it/89831_spe … 5KANO.dpuf

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