Spesa per la mediazione, chi deve pagare
I condomini d’Italia e del mondo sono probabilmente i luoghi in cui è più facile vedere sorgere delle controversie. La convivenza non è mai semplice e in molte circostanze proprio in questi luoghi è necessario fare uso di una grande dose di buon senso e tolleranza. Nonostante tutti gli sforzi profusi, tuttavia, in molte situazioni è inevitabile arrivare ad un punto di scontro e di rottura, in merito a posizioni opposte, che dovrà essere sanato nei luoghi previsti dalla legge.
Uno dei casi più tipici di rottura è l’insorgenza di dispute di diverso genere tra condominio e condomino per motivi che possono riguardare la gestione degli spazi comune o delle spese. Se non è possibile o non si è riusciti a trovare una accordo personale, attraverso una via di conciliazione bonaria, è inevitabile affidarsi in questi casi all’istituto della mediazione.
Per le dispute di condominio, infatti, ancora oggi sussiste l’obbligo della mediazione, un obbligo ancora oggi necessario prima dell’istruzione di una causa vera e propria in tribunale. Si tratta di un istituto a pagamento le cui spese andranno divise tra condominio e condomino così come prevede l’attuale normativa.
Anche la più recente riforma del condominio, sopraggiunta alcuni mesi fa, ha riconfermato l’obbligo della mediazione nei casi di insorgenza di dispute a livello condominiale, così come prevede l’art. 71-quater relativo alle disposizioni di attuazione del Codice civile.
Gli interessati, quindi, per avvalersi dell’istituto della mediazione, dovranno rivolgersi ad un avvocato al fine di trovare un accordo. Le spese legali saranno assolte in maniera indipendente da ciascuna delle due parti, non è prevista cioè alcuna forma di compensazione.
Per quanto riguarda invece le spese vive della mediazione, andranno divise a metà tra i contendenti.
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