Scale, spesa di manutenzione e ricostruzione
La spesa richiesta dalla manutenzione e dalla ricostruzione delle scale, in quanto finalizzata alla conservazione di questa parte comune dell’edificio ( ossia diretta a preservarne l’integrità e a mantenerne il valore ), deve essere ripartita seguendo il criterio previsto dall’articolo 1124 del Codice civile: per metà in proporzione all’altezza di ciascun piano dal suolo e per l’altro 50% in ragione dei millesimi di proprietà ( Cassazione 25/03/2004, n. 5975 ).
La spesa, invece, occorrente al mantenimento delle scale ( pulizia, illuminazione, tinteggiatura del vano in cui sono collocate ), non è finalizzata alla conservazione di questa parte comune, ma a permetterne ai condomini un più confortevole uso o godimento.
Di conseguenza i condomini vi devono contribuire in ragione dell’utilità che la cosa è destinata a dare a ciascuno di essi, ai sensi del secondo comma dell’articolo 1123 del Codice civile.
Con una successiva decisione ( n. 432 del 12/1/2007 ) la Cassazione ha precisato che la ripartizione della spesa va fatta non in base ai millesimi di proprietà, ma applicando il criterio dell’altezza del piano dal suolo, senza che possa attribuirsi rilevanza alla destinazione ( abitativa o meno ) delle singole unità immobiliari o alla consistenza dei nuclei familiari che le utilizzano.