Sottotetto e condominio, uso esclusivo non ammesso
Interessante sentenza della Corte di Cassazione (sezione II, sentenza 23448 del 19 dicembre 2012) relativa all’uso esclusivo da parte di un condomino di una parte del sottotetto comune. Nello specifico, la Suprema Corte ha ribadito che non è ammissibile da parte di un singolo condomino poter disporre in via esclusiva di una parte del sottotetto, anche se insistente sopra l’appartamento di quest’ultimo, limitando le originarie possibilità d’uso da parte degli altri condomini.
"Il giudice d’appello", si legge nella sentenza della Cassazione, "ha escluso la liceità ex art. 1102 c.c. da parte del condomino dell’utilizzazione di una porzione del sottotetto per il fatto della perdurante possibilità di utilizzazione da parte degli altri condomini della restante parte di esso per l’accesso al tetto e alle antenne".
"Infatti", continua il ragionamento dei giudici della Suprema Corte, "il condomino non si era limitato all’uso della cosa comune, ma ne aveva alterato la destinazione quantomeno nella porzione da lui usurpata, ed aveva ristretto le originarie possibilità d’uso del sottotetto da parte degli altri condomini".
Gli ermellini hanno sposato l’interpretazione del tribunale d’appello. Scrivono infatti: "Tale convincimento è pienamente condivisibile, posto che ai sensi dell’art. 1102 c.c. sono legittimi sia l’utilizzazione della cosa comune da parte del singolo condomino con modalità particolari e diverse rispetto alla sua normale destinazione, purché nel rispetto delle concorrenti utilizzazioni, attuali e potenziali, degli altri condomini, sia l’uso più intenso della cosa, purché non sia alterato il rapporto di equilibrio tra tutti i comproprietari, dovendosi a tal fine avere riguardo all’uso potenziale in relazione ai diritti di ciascuno (Cassazione n. 5753 del 12 marzo 2007); in tale contesto è in ogni caso vietato al singolo condomino di attrarre la cosa comune o una parte di essa nell’orbita della propria disponibilità esclusiva e di sottrarla in tal modo alla possibilità di godimento degli altri condomini (Cassazione n. 8119 del 28 aprile 2004)".
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