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Si può sopraelevare il tetto senza l’assemblea

Si può sopraelevare il tetto senza l’assemblea

Per poter sopraelevare l’ultimo piano di un edificio in condominio è sufficiente il rilascio, da parte del Comune, del permesso a costruire: tanto l’amministrazione dell’ente locale quanto il condomino non devono quindi ottenere, prima del rilascio del titolo edificatorio, il consenso degli altri condomini.

Lo ha chiarito il Tar Liguria con una recente sentenza [1].

Secondo i giudici amministrativi, la possibilità di costruire sull’ultimo piano, per realizzare una sopraelevazione, potrebbe essere vietata solo dall’esistenza di una “servitù di non elevare” (vincolo che vieterebbe, al proprietario dell’ultimo piano, di innalzare la sua proprietà di un altro piano, anche in presenza del permesso da parte del Comune).

Ma se nessun vincolo di tale tipo dovesse essere stato previsto nell’atto di vendita della proprietà o in un successivo atto pubblico, il condomino dell’ultimo piano, una volta ottenuto il permesso a costruire dall’amministrazione, può essere libero di sopraelevare, anche se la nuova costruzione comporta la demolizione della copertura esistente, bene indubbiamente di proprietà condominiale.
[1] Tar Liguria sent. n. 651/2015.
http://www.laleggepertutti.it/95509_con … lassemblea

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