Si può offendere l’amministratore di condominio?
Avv. Mauro Blonda scrive…
Il diritto di critica dev’essere salvaguardato, anche se le contestazioni non sono esatte. Questo è quanto stabilito dalla Cassazione, sezione penale, con sentenza n. 12209 del 13 marzo 2014
Il diritto di critica ridimensiona la portata delle offese ed estingue il reato. Bacchettando i Giudici di merito, lacunosi sul punto, la Suprema Corte ha rinviato al giudice d’appello una sentenza con cui due soggetti erano stati condannati per il reato di diffamazione compiuto nei confronti di un soggetto, colpevole (a loro dire) di essere un pessimo amministratore di condominio: esiste tuttavia, e va riconosciuto ed applicato, un diritto di critica, grazie al quale il fatto, pur inquadrabile come reato, resta tuttavia impunito. Con una recentissima pronuncia chiariscono in particolare gli Ermellini che in tema di diffamazione “per la sussistenza dell’esimente dell’esercizio del diritto di critica, è necessario che quanto riferito non trasmodi in gratuiti attacchi alla sfera personale del destinatario e rispetti un nucleo di veridicità” (Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 12209 del 13/03/2014).
La sentenza di condanna, confermata in appello, è stata però ribaltata in Cassazione. Sia iI Giudice di Pace di Recanati, prima, che il Tribunale di Macerata (quale giudice di appello), successivamente, avevano ritenuto responsabili gli imputati del delitto di cui all’art. 595 cod. pen. per aver offeso l’onore dell’amministratore di condominio, da loro descritto in delle lettere inviate agli altri condomini quale “soggetto prevaricatore e incompetente, colluso con soggetti che avevano posto in essere condotte illecite”.
I giudici di primo e secondo grado hanno ritenuto queste affermazioni offensive dell’onorabilità dell’amministratore, anche perché (parzialmente) non vere, inesatte, e quindi non fondate.
La sentenza di condanna non è andata però giù agli imputati che dopo aver invano proposto appello hanno infino fatto ricorso per cassazione, lamentando appunto di godere di un diritto di critica nei confronti dell’amministratore del loro condomino, situazione questa che avrebbe giustificato le critiche contenute nelle lettere da loro inviate, anche se offensive e finanche se i fatti in esse riferiti non fossero fino in fondo corrispondenti alla realtà.
Ed il Supremo Collegio ha dato loro ragione. Vediamo perché.
La critica è una valutazione e come tale non deve contenere necessariamente riferimenti a circostanze vere. La Cassazione, accogliendo il ricorso, ha disposto un nuovo esame della vicenda processuale da parte del Tribunale, per un duplice ordine di ragioni che coincide con i punti fissati dalla sentenza stessa, punti sui quali il giudice di appello non aveva argomentato e che non aveva posto a fondamento del proprio convincimento.
Innanzitutto la non fondamentale importanza della veridicità delle contestazioni mosse dall’offensore.
Le ingiurie, laddove consistano nell’attribuzione di determinati fatti, integrano una valutazione, comportano cioè un giudizio (nel caso di specie: sull’operato dell’amministratore) e per tale ragione non possono consistere nell’asettica e fedele esposizione di fatti e circostanze, che possono anche non essere note nella loro interezza. Non è pertanto dalla veridicità o meno dei fatti imputati all’offeso che può derivare una minore o maggiore capacità lesiva delle offese che si cela dietro la loro attribuzione: “la critica – si legge nella sentenza della Suprema Corte –, quale espressione di un giudizio, non può pretendersi rigorosamente obiettiva. Dunque i limiti del diritto in questione non possono ritenersi superati solo per l’esistenza di affermazioni parzialmente difformi dal vero” (Cass. 12209/2014).
Ciò però non significa che il diritto di critica consente di dire tutto ciò che si ritiene, ricostruendo i fatti in maniera assolutamente falsa e pretestuosa: se da una parte è vero che “l’onere del rispetto della verità è più attenuato rispetto all’esercizio del diritto di cronaca, in quanto la critica esprime un giudizio di valore che, in quanto tale, non può pretendersi rigorosamente obiettivo”, è anche vero però che affinché il diritto di critica sia legittimamente usato è “necessario che quanto riferito rispetti un nucleo di veridicità”.
La critica dev’essere comunque motivata, mai gratuita ed ingiustificata. L’ulteriore punto sul quale la Cassazione richiama l’attenzione dei giudici di merito, invitandoli a tenerne conto nella nuova valutazione del caso cui li richiama, è l’importanza della concretezza della critica, in difetto della quale l’offesa sarebbe gratuita e la scusante addotta del tutto pretestuosa.
I soggetti cui sono demandati compiti e funzioni che comportano l’altrui valutazione devono accettare che il loro operato non sia condiviso e che i destinatari delle loro azioni le censurino, criticandole appunto: ma tali critiche non devono risolversi in offese gratuite. Ciò poiché “La diffamazione viene integrata principalmente quando la critica avviene al di fuori di qualsivoglia funzione di controllo o di denuncia nei confronti della persona offesa e si sostanzia in affermazioni aggressive e gratuite, ingiustificatamente offensive dell’onore della persona”.
Invece, ove “le critiche, pur aspre, siano ricondotte nell’ambito della funzione esplicata, che viene contestata nel suo operato, più profondo deve essere il giudizio di bilanciamento sugli opposti diritti delle parti”: sarà poi compito del giudice bilanciare questi contrapposti interessi, ossia il diritto alla critica, da una parte, e quello all’integrità del proprio onore, dall’altra. Tutto ciò, in concreto, “si traduce in un più pregnante onere di motivazione” che, ove manchi, imporrà una sentenza come quella pronunciata nel caso trattato dal Supremo Collegio, che difatti ha per così dire rispedito al mittente la sentenza impugnata, ha cioè rinviato gli atti al giudice di appello perché “approfondisca la motivazione in ordine al ritenuto superamento dei limiti del diritto di critica, tenendo conto di quanto sopra osservato”.
Via libera, pertanto, al confronto anche aspro con gli amministratori di condomino, il cui operato potrà essere sindacato in maniera anche piuttosto violenta, purché nel rispetto della verità dei fatti e senza quindi trascendere in gratuiti attacchi alla sfera personale del destinatario, la cui onorabilità resta tutelabile, ma in maniera attenuata in ragione della sindacabilità del proprio operato: questa situazione infatti lo espone a valutazioni che, in quanto tali, possono anche essere difformi dalla verità dei fatti e ridursi a censure, anche in sé offensive, ma frutto di una sincera critica e non finalizzate alla mera e gratuita offesa.
http://www.condominioweb.com/si-pu%F2-o … minio.2124